Il concorso è strumento prioritario di reclutamento e non necessita di particolare motivazione rispetto allo scorrimento (TAR Lazio n. 12461 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025, nell’interpretare l’art. 4, comma 3, lett. a), del d.l. n. 101/2013, stabilisce che il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che la decisione dell’amministrazione di indire una nuova procedura selettiva non postula alcuna puntuale motivazione in ordine alla mancata utilizzazione delle graduatorie vigenti. La regola dello scorrimento, inoltre, presuppone l’identità sostanziale tra il profilo ricercato e quello già selezionato con la precedente procedura, identità che viene meno allorché siano diversi i requisiti di partecipazione e il contenuto delle prove d’esame.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di alcuni candidati risultati idonei non vincitori all’esito di una selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate nel 2023, del successivo bando di concorso del 2025 per l’assunzione di 2.700 unità. I ricorrenti lamentavano il mancato scorrimento della graduatoria in cui erano inseriti, ritenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto attingere da essa piuttosto che avviare una nuova procedura concorsuale, anche in ragione dell’asserita sovrapponibilità delle figure professionali ricercate.
Avverso gli atti del concorso, ivi incluse le graduatorie finali, gli interessati hanno proposto ricorso principale e successivi motivi aggiunti, deducendo plurime violazioni normative e di principi costituzionali. L’istanza cautelare, respinta in primo grado, è stata accolta dal Consiglio di Stato ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso sono infondati nel merito, non ravvisando elementi per discostarsi dai precedenti della stessa Sezione resi sulla medesima fattispecie. La questione centrale attiene alla legittimità della scelta di indire una nuova procedura selettiva in luogo dello scorrimento della graduatoria pregressa.
Sotto un primo profilo, il tribunale ha evidenziato una significativa diversità tra le due procedure concorsuali comparate. Il concorso del 2025 seleziona un numero minore di unità, richiede un titolo di studio più elevato e prevede un contenuto delle prove più ampio, includendo materie come il diritto dell’Unione europea e la disciplina della crisi d’impresa. Tali differenze rendono le professionalità ricercate non sovrapponibili, atteso che i candidati della graduatoria precedente potrebbero non possedere il titolo richiesto e non hanno superato alcuna verifica sulle nuove materie.
Quanto al preteso obbligo motivazionale, la Corte richiama la disposizione dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, norma di interpretazione autentica dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013. Tale disposizione, applicabile anche ai concorsi in corso, chiarisce che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento. La scelta concorsuale, rientrando nella modalità fisiologica di accesso al pubblico impiego prevista dall’art. 97, comma 4, Cost., non necessita di alcuna giustificazione rafforzata rispetto allo scorrimento.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati integralmente respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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