Soccorso istruttorio e preavviso di rigetto doverosi anche nell’istanza autorizzatoria sanitaria (Cons. Stato n. 209 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di autorizzazione all’esercizio di una struttura socio-sanitaria non è soggetta alle regole dell’evidenza pubblica e resta disciplinata dai principi generali del procedimento amministrativo. Le carenze documentali che non comportano conseguenze decadenziali devono essere segnalate all’interessato mediante il preavviso di rigetto e la loro regolarizzazione va garantita con il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, senza che il diniego possa fondarsi sulla sola incompletezza della domanda. L’istanza presentata a un ente incompetente e da questi trasmessa all’amministrazione competente fa sorgere in capo a quest’ultima l’obbligo di provvedere, non potendosi invocare l’incompetenza dell’ufficio adito. Il rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione, quando la legge regionale fissa un termine inderogabile di centoventi giorni, può configurare una peculiare ipotesi di silenzio assenso.
Il Fatto
Una cooperativa sociale ha chiesto al Comune di Brindisi l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento regionale n. 4/2019. Il Comune, verificata la compatibilità urbanistica e il titolo di disponibilità dell’immobile, ha chiesto alla Regione la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, ex art. 7 legge regionale Puglia n. 9/2017. La Regione ha rilasciato parere favorevole con determina dirigenziale n. 162 del 31 maggio 2021.
Completato l’allestimento, la cooperativa ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento, presentando l’istanza al Comune e non direttamente alla Regione. Il Comune ha trasmesso l’istanza e gli allegati alla Regione l’8 giugno 2023. La Regione ha dichiarato inammissibile la domanda per il destinatario dell’invio, per il mancato uso del modello regionale AUT-8 e per la carenza di alcuni documenti. Il TAR Puglia ha accolto in parte il ricorso, annullando il diniego e ordinando la riedizione del potere; la Regione ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità. La nota regionale del 1° luglio 2025 conferma l’interesse alla decisione, smentendo l’acquiescenza. L’appello contesta, sia pure sinteticamente, anche il capo relativo al soccorso istruttorio, sicché non sussiste omissione di impugnazione. Quanto ai criteri redazionali del d.P.C.M. n. 167/2016, la loro violazione non comporta inammissibilità del ricorso, alla luce del novellato art. 13-ter delle norme di attuazione del cod. proc. amm., che prevede solo una sanzione pecuniaria.
Nel merito, la Corte rileva che l’istanza autorizzatoria non è soggetta alle regole stringenti dell’evidenza pubblica, previste invece per le istanze di accreditamento. Non reggono pertanto gli argomenti regionali diretti a sottrarre il procedimento agli obblighi della legge generale sul procedimento, soprattutto quando si tratti di carenze documentali sanabili. Tali carenze non producevano conseguenze decadenziali e dovevano essere segnalate all’interessato per la regolarizzazione o le controdeduzioni entro un termine perentorio. La successiva istanza del 31 agosto 2023 appartiene a un diverso segmento procedimentale e resta estranea al contenzioso.
Quanto all’autorizzazione comunale alla realizzazione, la Corte la ritiene fuori dal perimetro della controversia, perché il decreto dirigenziale n. 19 del 5 ottobre 2023 è posteriore al primo segmento procedimentale. Osserva per incidens che il richiamo al provvedimento amministrativo implicito è inconferente: può discutersi, semmai, di provvedimento tacito formatosi per silentium ai sensi dell’art. 20 legge n. 241/1990 e dell’art. 7 legge regionale Puglia n. 9/2017, che impone al Comune di rilasciare l’autorizzazione entro centoventi giorni dal parere favorevole. Il meccanismo di decorrenza biennale del parere regionale milita per una peculiare ipotesi di silenzio assenso, espressione della competenza regionale a introdurre livelli ulteriori di tutela ex art. 29, comma 2-quater, legge n. 241/1990. Il Comune ha comunque confermato il rilascio a far data dal 26 agosto 2021.
Del pari inconferente è il secondo motivo. L’eventuale vizio da istanza indirizzata a ente incompetente dovrebbe essere dedotto dal Comune; di fatto la trasmissione è avvenuta l’8 giugno 2023. L’obbligo di provvedere della Regione discende dall’art. 8, comma 1, legge regionale n. 9/2017, che ammette la presentazione della domanda alternativamente “alla Regione o al comune”. L’appello è quindi respinto, con condanna della Regione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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