Riconoscimento titolo estero per sostegno: sindacato sul diniego motivato del Ministero (Cons. Stato n. 203 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo formativo estero ai fini dell’insegnamento di sostegno è legittimo quando l’Amministrazione compia una comparazione analitica e puntuale tra il percorso seguito all’estero e quello previsto dall’ordinamento nazionale e ne motivi l’esito. Se da tale raffronto emergono differenze sostanziali e incolmabili, la previsione di misure compensative non è dovuta, perché finirebbe per istituire un percorso abilitativo individuale ulteriore rispetto a quelli previsti dall’ordinamento, con aggiramento della procedura a partecipazione collettiva. L’assenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 non vizia il provvedimento quando l’istruttoria dimostri l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, non lasciando alla P.A. alcun margine per un esito diverso. La notificazione dell’appello eseguita presso il difensore revocato e sostituito è nulla e non inesistente, e resta sanata per raggiungimento dello scopo con la costituzione della parte.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, ha chiesto al Ministero il riconoscimento di un attestato di formazione rilasciato da un’Ateneo romeno, conseguito nell’ambito di un programma post-universitario per l’inclusione di persone con bisogni educativi speciali, per l’abilitazione in Italia all’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
Di fronte all’inerzia dell’Amministrazione, il docente ha ottenuto l’accoglimento di un ricorso avverso il silenzio. In esecuzione della decisione il Ministero ha emanato un decreto di diniego. Impugnato il provvedimento, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo le motivazioni del diniego insufficienti a giustificare il rigetto. Il Ministero ha proposto appello, con contestuale istanza cautelare accolta.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sull’asserita inesistenza della notificazione dell’appello, eseguita presso i difensori revocati e sostituiti nel corso del giudizio di primo grado. Richiamando Cass. civ., Sez. Un. n. 14916 del 2016 e Cass. civ., Sez. II n. 24329 del 2024, la Sezione ribadisce che la categoria dell’inesistenza è del tutto residuale e ricorre solo in caso di mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi essenziali. La notifica al difensore sostituito presenta un collegamento con il destinatario e integra una mera nullità, sanata ex art. 156, terzo comma, c.p.c. per raggiungimento dello scopo con la costituzione in giudizio. La Corte precisa che la costituzione è avvenuta anche nel merito e che, in difetto, si sarebbe ordinata la rinnovazione ex art. 44, comma 4, c.p.a..
Infondata è anche l’eccezione secondo cui la mera costituzione formale in primo grado precluderebbe l’appello. Il principio di specificità dei motivi ex art. 101, comma 1, c.p.a. impone nell’appello una critica puntuale alle ragioni della sentenza, e la condotta processuale serbata in primo grado non priva la parte del potere di impugnare. Restano fermi i limiti del divieto di nova ex art. 104 c.p.a..
Nel merito la Corte richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 2022 e la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia UE, C-166/20; C-422/09). Il Ministero ha compiuto un confronto analitico esteso a dieci pagine del decreto, rilevando il carattere indifferenziato del corso romeno, non calibrato sugli ordini e gradi di scuola né sui diversi tipi di disabilità, l’assenza di elementi su laboratori, tirocinio ed esame finale.
Alla stregua di tali risultanze, la Corte ritiene che il diniego sia immune dai vizi censurati e che le misure compensative non potrebbero colmare il divario senza trasformarsi in strumenti trasformativi, in contrasto con la disciplina nazionale. Quanto al preavviso di rigetto, l’art. 10-bis non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.