Società a ristretta base: sospensione necessaria del processo tributario del socio (Cass. civ. Sez. V n. 2945 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti tra l’accertamento del maggior reddito di una società di capitali a ristretta base partecipativa e l’accertamento consequenziale notificato al singolo socio, l’art. 295 cod. proc. civ. impone la sospensione necessaria del processo del socio fino al passaggio in giudicato della sentenza resa nei confronti della società. Solo l’annullamento dell’accertamento societario divenuto definitivo per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria ha efficacia pregiudicante e travolge l’avviso del socio. È nulla per motivazione apparente la sentenza di appello che si limiti ad aderire acriticamente alle difese di parte e alla pronuncia di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di gravame. In tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, il richiamo al rapporto di trasparenza, proprio delle società di persone, integra violazione di legge. L’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem all’avviso societario.

Il Fatto

L’Ufficio rettificava, ai fini Ires, Irap e Iva, il reddito dichiarato da una società a responsabilità limitata a ristretta base per il 2010, contestando fittizie implementazioni del conto cassa, vendite in nero, interessi su un mutuo non contabilizzati e un ricavo di competenza dichiarato nell’anno precedente. In autotutela l’Ufficio riconosceva poi maggiori costi e minori ricavi. Come conseguenza dell’atto societario, emetteva separati avvisi con cui imputava ai due soci, ai fini Irpef, il maggior reddito di capitale per presunta distribuzione pro quota dei maggiori redditi sociali.

Società (nel frattempo fallita) e soci impugnavano gli atti. La Comm.Trib.Reg. Veneto confermava gli annullamenti disposti in primo grado. L’Agenzia proponeva tre ricorsi per cassazione, riuniti per connessione in ragione del rapporto di pregiudizialità tra accertamento societario e accertamenti personali.

La Motivazione della Corte

Il ricorso sull’avviso societario è fondato quanto al primo e al quarto motivo. La sentenza d’appello si regge su tre punti: il richiamo alle difese del contribuente; l’adesione alla decisione di primo grado; la censura per l’uso di valori di annualità non più accertabili. I primi due punti integrano motivazione apparente. Benché graficamente esistente, essa non rende percepibile il fondamento della decisione e lascia all’interprete il compito di integrarla con congetture, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 16159 del 2018 e da Cass. n. 24452 del 2018. La C.t.r. non si è confrontata con i motivi di gravame e non ha spiegato le ragioni della ravvisata legittimità delle singole riprese.

Il terzo punto è viziato per violazione di legge. In tema di reddito d’impresa opera il principio di continuità di bilancio ex art. 92 t.u.i.r.: le rimanenze finali di un esercizio sono esistenze iniziali del successivo, fermo il potere dell’Amministrazione di rideterminarne il valore. Poiché l’Ufficio aveva esaminato il conto cassa dal 2005 al 2010, il controllo del saldo al 2010 poteva fondarsi sulla verifica del saldo 2005 e sull’andamento successivo, senza duplicazione delle somme.

Quanto ai ricorsi gemelli sui soci, sono fondati il primo, il secondo e il quarto motivo. La sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile al processo tributario quando pendano, davanti a giudici diversi, procedimenti legati da pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro. L’accertamento del maggior reddito di una società a ristretta base è antecedente logico-giuridico dell’accertamento del socio, ma solo l’annullamento societario passato in giudicato per vizi di merito determina l’illegittimità dell’avviso personale. Il giudice regionale, decidendo senza attendere la definitività dell’accertamento presupposto, non si è attenuto a tali principi.

È inoltre erroneo il riferimento della C.t.r. al difetto di prova del nesso di trasparenza, istituto proprio delle società di persone: in caso di società a ristretta base è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, salva la prova contraria del contribuente sulla mancata distribuzione ovvero sulla propria estraneità alla gestione. Infine, l’obbligo di motivazione degli avvisi ai soci è soddisfatto anche con il rinvio per relationem all’avviso societario, poiché il socio può consultare la documentazione sociale ex art. 2476 cod. civ. Le sentenze sono cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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