Sopraelevazione abusiva e sanzione demolitoria: no alla fiscalizzazione (TAR Sicilia n. 383 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una sopraelevazione comportante un apprezzabile incremento volumetrico, in assenza di permesso di costruire o in variazione essenziale dal titolo, integra l’ipotesi più grave disciplinata dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e non le fattispecie della ristrutturazione edilizia o della parziale difformità. In tali casi la fiscalizzazione dell’abuso, prevista dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001, opera come rimedio eccezionale e non è invocabile. L’ordine di ripristino dello stato dei luoghi non può, pertanto, essere sostituito dalla sanzione pecuniaria. La qualificazione dell’intervento va operata sulla base della consistenza oggettiva delle opere e della loro incidenza sulla struttura e sulla volumetria del fabbricato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la domanda di condono edilizio avente ad oggetto il secondo piano di un fabbricato a più elevazioni, realizzato negli anni Ottanta, insieme al preavviso di diniego e all’ordinanza di demolizione. La domanda di sanatoria risale al 30 settembre 1986; il ricorrente assume di aver pagato l’oblazione e di aver integrato la documentazione su richiesta dell’ufficio.
Dopo reiterati solleciti e proroghe per l’integrazione documentale, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione e, successivamente, ha rigettato in via definitiva la domanda di condono. Il ricorrente ha quindi chiesto, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, in ragione delle caratteristiche strutturali in cemento armato del fabbricato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando il ricorso in parte irricevibile e per il resto infondato. Le censure relative all’ordinanza di demolizione, adottata prima della definizione della domanda di condono, sono state considerate tardive, non essendo stato il provvedimento tempestivamente impugnato.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo distinguendo l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che sanziona con la demolizione l’opera realizzata in assenza di permesso, in totale difformità o in variazione essenziale, dagli artt. 33 e 34, che ammettono la fiscalizzazione rispettivamente per la ristrutturazione edilizia e per la parziale difformità dal titolo, ove il ripristino non sia possibile senza pregiudizio della parte conforme.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ribadito che la fiscalizzazione costituisce un rimedio alternativo eccezionalmente concesso e non è applicabile all’ipotesi più grave della nuova opera in assenza di titolo. La distinzione tra nuova costruzione e ristrutturazione esige una linea distintiva identificabile: le modifiche volumetriche e di sagoma devono essere di portata limitata per rientrare nella seconda.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ha rilevato che le opere contestate consistono in una sopraelevazione con superficie di circa 155,40 mq e volume di circa 512,80 mc, non prevista dal titolo. L’incremento volumetrico è stato definito corposissimo. L’ordine di ripristino è stato quindi correttamente adottato ai sensi dell’art. 31, non potendosi ricondurre l’intervento né alla ristrutturazione né alla parziale difformità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite.
Nota della Redazione
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