Sopravvenuta carenza d’interesse per ammissione alla gara-ponte e offerta presentata (Cons. Stato n. 7902 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio in materia di contratti pubblici, l’adozione da parte della stazione appaltante di un provvedimento che ammette il ricorrente alla procedura e gli consente di presentare offerta assegna allo stesso il bene della vita sostanziale rivendicato. Ne consegue la sopravvenuta carenza d’interesse alla coltivazione del giudizio e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La circostanza che gli intervenienti ad adiuvandum abbiano impugnato il provvedimento satisfattivo, senza conseguire l’annullamento, non condiziona tale esito. La compensazione delle spese del doppio grado si giustifica quando la causa della sopravvenuta carenza è un atto della stazione appaltante adottato nelle more allo scopo di soddisfare la pretesa del ricorrente.

Il Fatto

La società appellante impugnava davanti al TAR Campania, sede di Napoli, la deliberazione con cui un’azienda ospedaliera universitaria aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici di due aziende ospedaliere, unitamente agli atti connessi. Il ricorso lamentava, in particolare, che i provvedimenti applicativi non avessero previsto l’invito alla ricorrente.

Il TAR respingeva il ricorso. In pendenza di appello, la stazione appaltante adottava una nuova delibera con cui ammetteva la società alla procedura; la società presentava quindi offerta. Revocata la precedente ordinanza cautelare sospensiva, la causa veniva trattenuta in decisione. Le aziende appellate eccepivano la cessata materia del contendere e la sopravvenuta carenza d’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina in via prioritaria l’eccezione processuale. Rileva che, per effetto della nuova delibera, è sopravvenuta in corso di giudizio la carenza dell’originario interesse fatto valere con il ricorso di primo grado. Il provvedimento impugnato riguardava una gara-ponte, bandita dopo l’annullamento degli atti della procedura aperta disposto da una precedente pronuncia del Consiglio di Stato.

La Corte valorizza la coincidenza tra la pretesa azionata e l’esito sopravvenuto. Il ricorso di primo grado contestava proprio l’omessa previsione dell’invito alla ricorrente. L’ammissione alla procedura e la presentazione dell’offerta hanno assegnato alla società il bene della vita rivendicato, determinando la perdita dell’interesse a coltivare il giudizio.

Il Collegio esclude che tale conclusione sia contraddetta dalla presenza degli intervenienti ad adiuvandum. Premesso che resta impregiudicata ogni questione sull’ammissibilità degli interventi, anche alla luce dei principi della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 15 del 2024, osserva che le impugnazioni del provvedimento satisfattivo proposte dagli intervenienti sono state respinte dal TAR Campania con due sentenze, allo stato non impugnate.

In riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese del doppio grado sono compensate integralmente, in ragione del fatto che la causa della sopravvenuta carenza è un provvedimento della stazione appaltante adottato nelle more allo scopo di soddisfare la pretesa della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *