Silenzio inadempimento e obbligo di provvedere sulla diffida edilizia (TAR Campania n. 1880 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione si configura non solo quando questa omette di concludere il procedimento entro il termine di legge, ma ogni volta che contravvenga a un obbligo di provvedere, desumibile dalla legge, da principi generali o dalla peculiarità del caso. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone alla p.a. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e fissa il termine legale suppletivo di trenta giorni. Nel rito speciale del silenzio il dimezzamento dei termini processuali è già operato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., sicché non si applica l’ulteriore riduzione prevista per le procedure P.N.R.R. dall’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. L’autodichiarazione di formazione del silenzio assenso non è titolo abilitativo impugnabile e non esonera il Comune dal pronunciarsi sulla diffida del privato diretta alla repressione degli abusi edilizi.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel territorio comunale, ha presentato un’istanza/diffida ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, chiedendo la verifica e la repressione di attività edilizie prive di idoneo titolo abilitativo, costituite dall’installazione di una stazione radio base 5G in area sottoposta a vincoli. Il Comune, pur ricevuta la diffida, non ha fornito alcun riscontro.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., per la declaratoria del silenzio-inadempimento e la condanna dell’ente a provvedere, con richiesta di nomina del commissario ad acta. Si sono costituite le controinteressate società titolari dell’impianto, eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione di irricevibilità. Secondo le controinteressate, il termine di deposito del ricorso avverso il silenzio, trattandosi di opera finanziata dal P.N.R.R., sarebbe stato di otto giorni per effetto dell’art. 12-bis, comma 5, del d.l. n. 68/2022. Il Tribunale ha replicato che l’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. dimezza i soli termini del rito ordinario e non si applica ai riti speciali, il cui dimezzamento è già operato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
È stata poi respinta l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del titolo abilitativo. Il Collegio ha rilevato che non esiste alcun provvedimento espresso di autorizzazione unica, ma solo un’autodichiarazione di formazione del silenzio assenso resa dalla società, contestata dal ricorrente proprio con la diffida. La formazione del titolo in via autocertificativa era stata esclusa dalla sentenza n. 5831 del 31.10.2024 della stessa Sezione, con riguardo alla medesima istanza. Spetta pertanto al Comune pronunciarsi sulla dichiarazione.
Nel merito il Tribunale ha ritenuto fondato e assorbente il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e fissa il termine suppletivo di trenta giorni. Richiamata la giurisprudenza secondo cui il silenzio si configura solo in presenza di un preciso obbligo di provvedere, il Collegio ha accertato che il Comune è rimasto del tutto inerte di fronte alla diffida.
Il ricorso è stato quindi accolto. Ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., è stato ordinato al Comune di pronunciarsi espressamente entro trenta giorni dalla notificazione. Per il caso di inutile decorso è stato nominato commissario ad acta il Prefetto competente, con compenso a carico dell’ente, e le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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