Sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1290 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare di aver perduto l’interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione della parte vincola il Collegio, che non può che prendere atto dell’esito processuale così determinatosi. La compensazione integrale delle spese di lite è disposta in presenza dei presupposti di legge, valutato l’esito del giudizio e il comportamento processuale delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente gestiva un chiosco-bar di proprietà comunale in forza di un contratto di locazione stipulato nel 2015, seguito all’aggiudicazione di un’asta pubblica indetta dal Comune. Nel 2021 l’amministrazione ha contestato l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Con ordinanza sindacale del 25 giugno 2021 è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività; con successivo provvedimento del 19 luglio 2021 è stata disposta la decadenza dalla concessione; con atto del SUAP del 22 luglio 2021 è stata comunicata la sospensione della SCIA commerciale.

Il ricorrente ha impugnato gli atti con ricorso e motivi aggiunti, articolando censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e dell’art. 39 della legge regionale n. 24/2015, oltre a profili di eccesso di potere e di carenza dei presupposti. Le istanze cautelari monocratiche e collegiali sono state respinte. In pendenza del giudizio il ricorrente ha depositato istanza di dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la portata della dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Il Tribunale osserva che si tratta di applicazione di un principio generale del processo amministrativo: la parte ha la piena disponibilità dell’azione fino alla trattazione per la decisione e può, in quel momento, dichiarare di avere perduto interesse alla pronuncia.

Da questa premessa discende il limite dei poteri del giudice. Il Tribunale chiarisce di non avere né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La verifica dell’interesse non può quindi essere recuperata officiosamente quando la parte ne abbia dichiarato la cessazione.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale si adegua alla dichiarazione depositata in giudizio il 18 ottobre 2024, ritenendola sufficiente a definire il giudizio senza scrutinio nel merito delle censure.

Quanto alle spese, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti di legge per la compensazione integrale, anche in considerazione dell’esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti, atteso che il difensore del Comune resistente non ha insistito per la condanna della controparte. Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile e compensa le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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