Revocazione per errore di fatto esclusa se manca svista percettiva sugli atti (Cons. Stato n. 4889 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria. L’errore di fatto che la fonda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve derivare esclusivamente dall’errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, deve attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato, e deve essere stato decisivo. Restano fuori dal perimetro revocatorio l’erroneità della valutazione dei fatti storici e della loro rilevanza: il giudizio sul fatto, per la sua connotazione valutativa, è incompatibile con la nozione di errore di fatto revocatorio. Non integra il vizio l’omessa pronuncia su un motivo divenuto irrilevante per effetto dell’accoglimento di altra censura assorbente, difettando il necessario nesso di causalità tra asserito errore e decisione.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 6641 del 2025. Quella pronuncia, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso del Consorzio Innova e annullato l’aggiudicazione al raggruppamento con mandataria Engie Servizi della gara indetta da Consip per i servizi integrati in immobili pubblici, lotto n. 15.

L’annullamento era fondato sull’illegittima quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali per il servizio di pulizie: non indicati in offerta in modo autonomo e distinto, e poi quantificati nelle giustificazioni con percentuali diverse da quelle originarie, con mutamento della base di calcolo dal valore dell’appalto all’importo della manodopera. Da ciò l’esclusione automatica del raggruppamento. Il Consorzio deduce due errori di fatto revocatori ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: l’errata percezione del contenuto di offerta e giustificativi, e l’omessa pronuncia sulla domanda di rimessione a Consip della verifica sull’attendibilità del costo dichiarato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce i requisiti dell’errore di fatto revocatorio richiamando la giurisprudenza consolidata. L’errore deve consistere nella percezione materiale degli atti, tale da indurre il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. Non può investire un punto controverso e oggetto di espressa motivazione, perché in tal caso non vi è svista ma composizione del contrasto tra le parti. Deve inoltre essere causale rispetto alla pronuncia.

La Corte richiama Cass. civ., Sez. VI, n. 2726 del 2020, secondo cui restano escluse dalla revocazione l’erroneità della valutazione dei fatti storici o della loro rilevanza, e i precedenti amministrativi Cons. Stato, Sez. V, n. 5714 del 2025, Sez. VI, n. 2168 del 2024, n. 7294 del 2022. Sul metodo di lettura della sentenza da revocare richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 5487 del 2013: occorre esegesi sistematica dell’ordito motivazionale, non valutazione atomistica dei singoli passaggi.

Applicando tali criteri, il primo motivo è inammissibile. La questione degli oneri di sicurezza è stata ampiamente trattata nella sentenza revocanda, che ha confrontato il dato dell’1% indicato in offerta con il contenuto dei giustificativi. La pronuncia ha ritenuto che quel dato fosse riferito al valore dell’appalto e che le diverse percentuali introdotte in sede di giustificazioni costituissero modifiche inammissibili dell’offerta. Il fatto, dunque, è stato esattamente percepito e conosciuto: la censura investe il modo in cui è stato valutato, e non la sua percezione. Il giudizio sul fatto, osserva la Sezione richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4671 del 2021, è incompatibile con l’errore revocatorio. Le questioni sollevate risultano peraltro esaminate espressamente, e dunque costituiscono punti controversi e motivati.

Anche il secondo motivo è inammissibile. L’omessa pronuncia sulla richiesta di rimettere a Consip la verifica sull’attendibilità del costo non sussiste: il motivo è divenuto irrilevante a seguito dell’accoglimento della censura del Consorzio Innova, che ha determinato l’esclusione automatica del raggruppamento. Non era necessaria alcuna ulteriore verifica procedimentale né un contraddittorio aggiuntivo sull’offerta, con conseguente difetto del nesso di causalità tra vizio dedotto e decisione.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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