Impianti pubblicitari in centro abitato e nulla osta tecnico della provincia (TAR Calabria n. 329 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 23, comma 4, cod. str. assoggetta in ogni caso ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. Nei centri abitati la competenza autorizzatoria spetta al Comune, ma resta fermo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario quando la strada sia statale, regionale o provinciale. Il rilascio dell’autorizzazione comunale e la circostanza che l’impianto insistа su proprietà privata non escludono il nulla osta, perché il bene protetto è la sicurezza della circolazione, prevalente sulla libertà di iniziativa economica. La sequenza procedimentale è connotata da indisponibilità, sicché l’istante non può sottrarsi al nulla osta rinunciando alla domanda per asserita incompetenza dell’ente.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto dal Comune di Parghelia l’autorizzazione n. 2669 del 29.05.2019 per installare un impianto pubblicitario digitale monofacciale sulla strada provinciale n. 95, in località ricadente nel centro abitato. L’impianto era destinato a proprietà privata, senza interferenza con la sede stradale.

La società aveva quindi chiesto alla Provincia di Vibo Valentia il nulla osta tecnico, che l’ente ha negato con provvedimento prot. n. 19555 del 16.07.2019. Il Comune ha poi annullato in autotutela l’autorizzazione per carenza del nulla osta provinciale. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo l’incompetenza della Provincia, il difetto di motivazione e la violazione della disciplina regolamentare sugli impianti nei centri abitati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 23 cod. str. e dell’art. 48 d.P.R. n. 495/1992, richiamando la giurisprudenza secondo cui la norma persegue l’ordinato assetto dei mezzi pubblicitari a tutela della sicurezza della circolazione (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 1782 del 2017). Il comma 4 impone l’autorizzazione dell’ente proprietario; nei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il nulla osta tecnico dell’ente titolare della strada.

La ricorrente fondava la censura sulla distinzione tra il comma 4, riferito al parere tecnico, e il comma 5, relativo al parere non tecnico. Il TAR respinge l’assunto: il bene giuridico protetto è la sicurezza stradale, prevalente su ogni interesse individuale, come confermano le disposizioni dell’art. 51 del Regolamento di attuazione su distanze, modalità e cautele.

È quindi insostenibile la tesi per cui, trattandosi di immobile privato estraneo alla sede stradale, l’istanza esulasse dall’art. 23, comma 4, cod. str.. Il Collegio richiama Cass. civ. Sez. II n. 30866 del 2022: la collocazione di un cartello in prossimità di uno svincolo è comunque soggetta ad autorizzazione dell’ente proprietario, insufficiente essendo la sola concessione comunale.

Il secondo motivo è infondato: il provvedimento espone le ragioni di fatto e di diritto del diniego e ricostruisce l’iter procedimentale, incluso l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione comunale. Né la società poteva rinunciare alla domanda di nulla osta (nota n. 18855 del 10.07.2019) per asserita incompetenza dell’ente: la sequenza è connotata da indisponibilità e la valutazione esula dalle facoltà dell’istante.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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