Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Campania n. 5385 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio, allegata e non contestata, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia rende superfluo l’esame del merito dei motivi. La declaratoria di improcedibilità ha carattere meramente processuale e giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti. Resta fermo il principio della soccombenza virtuale, che impone di porre il contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente, in solido, quale parte che avrebbe visto respinte le proprie difese nel merito.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di rappresentanti legali di un minore affetto da autismo grave in cura con trattamento ABA, impugnavano il contratto terapeutico a termine e la proroga adottati dall’ASL di Caserta, con cui il piano terapeutico del figlio era stato modificato mediante una sensibile riduzione delle ore settimanali. Gli atti impugnati erano adottati in dichiarata esecuzione della deliberazione regionale istitutiva del PDTA per i disturbi dello spettro autistico in età evolutiva.

Il ricorso, notificato il 9 giugno 2022 e depositato il giorno successivo, articolava due censure per violazione di legge ed eccesso di potere. In sede collegiale la domanda cautelare era accolta con ordinanza n. 1320 del 14 luglio 2022. Con memoria del 30 maggio 2025 i ricorrenti, rappresentando che le amministrazioni avevano rinnovato i contratti a 15 ore, dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dalla parte ricorrente nella memoria del 30 maggio 2025 e rileva che la pretesa sostanziale azionata in giudizio ha trovato soddisfazione per effetto del rinnovo contrattuale disposto dalle amministrazioni. Da qui la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il fondamento normativo è individuato espressamente nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse. Il Tribunale non procede quindi all’esame dei motivi di merito, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.

Sul piano delle spese, il Collegio rileva il carattere meramente processuale della pronuncia e ritiene sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale tra tutte le parti in causa. La regolazione delle spese non segue peraltro lo schema del tutto assorbente della compensazione: il contributo unificato eventualmente versato è posto a carico delle amministrazioni resistenti, in solido.

A fondamento di tale statuizione il Tribunale richiama il principio della soccombenza virtuale. La compensazione delle spese non preclude, in altri termini, di addossare alla parte che nella prospettiva del merito sarebbe risultata soccombente l’onere del contributo. L’esito processuale della lite resta così neutro quanto alle spese di difesa, ma non quanto agli oneri di giustizia, che seguono l’esito virtuale della controversia.

La sentenza chiude disponendo l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa e ordina l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, in applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali richiamata nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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