Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per i crediti pecuniari (TAR Calabria n. 1579 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La misura ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. Il giudice amministrativo, nel silenzio del codice, può nominare d’ufficio il commissario ad acta anche per l’esecuzione delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, ha accolto la domanda di equa riparazione e condannato l’amministrazione al pagamento di € 2.250,00 oltre interessi, a titolo di danno non patrimoniale, nonché delle spese di lite in distrazione.
Il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini. Il ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e sono decorsi i sei mesi previsti. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notiziato, non si è costituito. Il ricorrente chiede anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il successivo ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, e che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e si fonda sul testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisa che essa si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’importo va corrisposto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario ad acta.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà nel termine di 90 giorni dall’istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247). In caso di mancata refusione, al pagamento provvederà il commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama, in via analogica, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata