Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lombardia n. 3095 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, determinata dal venir meno dell’utilità della pronuncia per il ricorrente, comporta l’improcedibilità del gravame per ragioni di carattere processuale. La valutazione dell’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione e la sua sopravvenuta mancanza preclude l’esame del merito. Qualora le parti concordino sull’assetto degli oneri di lite, il giudice amministrativo può disporre la compensazione delle spese in coerenza con l’accordo raggiunto.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un ex fabbricato rurale in un Comune della provincia di Sondrio. In relazione all’immobile il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 71/2016 per il recupero mediante demolizione e ricostruzione. La demolizione era già intervenuta all’atto del rilascio del titolo.

Per una serie di impedimenti l’intervento non è giunto a conclusione nel termine triennale previsto dalla normativa. La società ha quindi chiesto la proroga del titolo edilizio. Il Comune ha negato la proroga sull’assunto che i lavori non sarebbero mai stati iniziati e che l’istanza sarebbe stata formulata dopo la scadenza del termine di conclusione dei lavori. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e eccesso di potere. Il Comune si è costituito e ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 729/2021.

La Motivazione della Corte

In prossimità dell’udienza di merito la difesa della società ricorrente ha depositato un’istanza con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La società ha segnalato l’avvenuta presentazione di una nuova domanda di permesso di costruire, con una proposta progettuale differente rispetto a quella oggetto del giudizio, in procinto di essere accolta dal Comune. La difesa dell’ente ha aderito alla richiesta, anche con riguardo alla compensazione delle spese di lite.

Il Collegio prende atto della segnalazione del difensore della società, cui ha aderito la difesa del Comune, e rileva che nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito. La ragione del venir meno dell’interesse è identificata nella presentazione di una nuova istanza edificatoria con un progetto diverso, circostanza che rende priva di utilità la pronuncia sull’annullamento del diniego di proroga del titolo precedente.

Il percorso argomentativo è lineare sul piano processuale. La sopravvenuta carenza di interesse incide sulla condizione dell’azione e impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti avverso il diniego comunale. La decisione non contiene alcuna valutazione sulle censure di violazione di legge e di eccesso di potere, che restano assorbite dalla declaratoria processuale.

Quanto agli oneri di lite, il Collegio considera l’accordo intervenuto tra le parti e dispone la compensazione delle spese di giudizio. Il P.Q.M. dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso e compensa le spese, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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