Giudizio di ottemperanza e limiti del conteggio degli interessi (TAR Lombardia n. 3096 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza al giudicato formatosi sul titolo esecutivo, ordina all’Amministrazione di darvi esecuzione nel termine assegnato. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi di capitale e interessi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. È del pari inammissibile la richiesta di somme per ogni violazione o ritardo successivo, non essendo configurabile nel giudizio di ottemperanza una funzione sanzionatoria atipica. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso perché possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 545/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente la somma di euro 1.000,00 a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze e al saldo.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo successivo, con condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato. La decisione sull’an dell’obbligo è dunque vincolata.

Su un piano distinto si colloca il quantum. Poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui l’affermazione centrale: l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, per il capitale residuo e per gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Tribunale verifica poi il presupposto temporale dell’azione: è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento del capitale, degli accessori di legge maturati in seguito, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso. È invece rigettata la richiesta di fissazione di somme per violazioni o ritardi successivi. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza; la sua attività rientra nei compiti istituzionali e non comporta compenso. Le spese, liquidate in dispositivo, sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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