Opere in area vincolata non sanabili da terzo condono con vincolo relativo (TAR Sicilia n. 1801 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico non sono sanabili ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, allorché comportino nuove superfici o nuova volumetria. È irrilevante che il vincolo sia relativo e non assoluto, dovendosi ritenere ostativo alla sanatoria qualsiasi vincolo specifico. Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, in presenza dei presupposti di insanabilità, ha natura vincolata e la sua omissione o il difetto di istruttoria non producono l’illegittimità del diniego. La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento vincolato, stante l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo. Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile rispetto all’esercizio di attività vincolata.

Il Fatto

La ricorrente presentava istanza di condono edilizio ex art. 32 l. n. 326/2003 per l’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, consistente nella realizzazione di una camera con servizio igienico, su area ricadente nel territorio del Comune di Lipari. La Soprintendenza competente, in applicazione della Circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, esprimeva parere negativo ai fini paesaggistici.

Avverso il diniego la parte proponeva ricorso gerarchico, sul quale si formava il silenzio-rigetto, e quindi impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a precedenti pareri favorevoli rilasciati nella medesima zona.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette il quadro consolidato in materia di terzo condono edilizio. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 le opere in aree vincolate sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente più condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. La Corte richiama Corte cost. n. 252 del 19.12.2022, che ha dichiarato illegittima la disciplina regionale siciliana nella parte in cui consentiva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, qualificando le previsioni statali come norme di grande riforma economico-sociale. Sul punto richiama anche Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 836 del 27.11.2023, che ha superato il precedente parere del CGARS.

Applicando tali principi, il TAR rileva che l’opera consiste in un ampliamento con nuova superficie e volumetria, rientra nella tipologia dell’abuso dichiarato e insiste su area tutelata sin dal 1966, con vincoli confermati dal D.A. 23 febbraio 2001. Ne deriva la non condonabilità dell’intervento, senza necessità di ulteriore istruttoria.

Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che il parere della Soprintendenza costituiva atto vincolato. Opera quindi il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, non applicandosi il terzo periodo, riservato ai provvedimenti discrezionali. Il richiamo ad altro atto, con indicazione degli estremi e possibilità di accesso, assolve l’obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990.

Infine, la censura di disparità di trattamento presuppone l’esercizio di attività discrezionale e non è invocabile per ottenere la perseveranza in un’illegittimità. La richiesta istruttoria è respinta per mancanza di utilità. Il ricorso è dichiarato infondato, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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