Revoca dell’affidamento PNRR e necessario contraddittorio procedimentale (TAR Lazio n. 472 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva, adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, impatta su una posizione consolidata e sottrae un bene della vita già stabilmente assegnato: richiede pertanto il previo coinvolgimento procedimentale dell’interessato, in applicazione dell’art. 7 della medesima legge. La distinzione tra atti endoprocedimentali, che non necessitano di contraddittorio, e aggiudicazione definitiva è criterio discretivo dell’obbligo di partecipazione. Non è invocabile l’art. 21-octies, secondo periodo, l. n. 241/1990 quando l’amministrazione non provi che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce di per sé motivo sufficiente di annullamento, con regressione del procedimento alla fase di avvio.

Il Fatto

Il Comune di Formia affidava alla società ricorrente, con determinazione dirigenziale del novembre 2023, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, un incarico di redazione del PEBA, organizzazione di attività formative e gestione del sito web, nell’ambito di un intervento finanziato con risorse PNRR. L’incarico veniva formalizzato mediante sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione e dell’allegato disciplinare.

Nel novembre 2024 il Comune revocava in autotutela l’affidamento, ravvisando un grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016 per l’omessa comunicazione del coinvolgimento dell’aggiudicataria in un’indagine penale, notizia appresa dalla stampa. La società impugnava la revoca, non preceduta da contraddittorio, deducendo violazione delle garanzie procedimentali, difetto di motivazione, violazione dell’art. 335-bis cod. proc. pen. e dell’art. 27 Cost., nonché l’avvenuta stipula del contratto. Il TAR disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione centrale titolare dell’intervento PNRR e il mutamento del rito; in sede cautelare sospendeva l’efficacia del provvedimento, con rigetto dell’appello da parte del Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo sulla fase esecutiva. La premessa della censura — avvenuta stipula del contratto — non regge: nessuna delle forme prescritte dall’art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016 risulta adottata. Non vi è atto pubblico né scrittura pubblica amministrativa, non lo scambio di lettere, e la sottoscrizione dell’aggiudicataria sulla determinazione e sul capitolato non è conforme al dettato normativo. La ricorrente, inoltre, non ha contestato l’affermazione del Comune di non avere stipulato alcun contratto.

Il giudice qualifica poi il provvedimento come revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990: l’istituto è richiamato testualmente nell’epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo, e il Comune dichiara di avere rivalutato l’interesse originario, escludendo l’indennizzo. Da tale qualificazione discende l’obbligo di coinvolgimento procedimentale dell’interessata, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990.

Il Collegio richiama la distinzione consolidata tra revoca dell’aggiudicazione provvisoria e degli atti endoprocedimentali — che non richiedono contraddittorio, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile — e revoca dell’aggiudicazione definitiva, che incide su una posizione consolidata e necessita del previo coinvolgimento (Cons. Stato Sez. V n. 8273 del 2023; Cons. Stato Sez. III n. 4461 del 2019; TAR Puglia n. 115 del 2022).

Non opera il rimedio dell’art. 21-octies, secondo periodo, l. n. 241/1990: il Comune non ha provato il carattere vincolato del contenuto e ha anzi confermato di avere appreso dalla stampa il presunto coinvolgimento nell’indagine. La mancata attivazione del contraddittorio inficia il provvedimento e determina l’accoglimento del ricorso, con regressione del procedimento alla fase di avvio per consentire l’esercizio dei diritti ex art. 10 l. n. 241/1990.

Per completezza, il TAR ritiene fondati anche i motivi sul difetto di motivazione circa le verifiche sulle notizie di stampa e sull’impossibilità, per la ricorrente, di comunicare un coinvolgimento mai ricevuto. Il ricorso è accolto, con annullamento della determinazione e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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