Il sopravvenuto difetto di interesse determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 4074 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte per effetto di una sopravvenuta pronuncia giurisdizionale favorevole e del conseguente atto dell’amministrazione che ne prende atto, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola valutazione dell’attualità dell’interesse, senza scrutinio nel merito dei motivi. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell’esito meramente processuale della controversia.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di porzioni di un fabbricato realizzato in forza di concessione edilizia, impugnavano davanti al TAR Sicilia una serie di atti del Comune: l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, il diniego opposto all’istanza di riesame del progetto di variante alla concessione, l’accertamento di inottemperanza con applicazione di sanzione pecuniaria, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e il verbale di consistenza e immissione in possesso.
I ricorrenti lamentavano la mancata notifica di taluni provvedimenti a uno dei germani, l’illegittimità derivata dagli atti presupposti e profili di violazione del d.P.R. n. 380/2001, della normativa regionale e dei principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza. Il Comune non si costituiva. Con atto depositato il 31.10.2024, i ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla decisione, avendo il Comune preso atto della sentenza con cui il C.G.A.R.S. aveva accolto il loro appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ha espressamente dichiarato il sopravvenire del difetto di interesse alla decisione del gravame. La dichiarazione si fonda su un fatto esterno al processo: la pronuncia del giudice di appello che ha accolto le ragioni dei ricorrenti e il successivo provvedimento con cui il Comune ne ha preso atto.
La questione non attiene al merito dei motivi di ricorso, ma alla permanenza dell’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione. Il TAR non procede quindi allo scrutinio delle censure articolate, che restano assorbite dalla declaratoria processuale, e si limita a prendere atto del venir meno dell’interesse.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Sulle spese, il Tribunale dispone la compensazione, in ragione dell’esito meramente processuale della controversia e dell’assenza di una definizione nel merito dei rapporti sostanziali tra le parti.
La decisione è assunta all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, con la conseguente declaratoria di improcedibilità e l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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