Revocazione della sentenza di ottemperanza e limiti del giudicato a formazione progressiva (Cons. Stato n. 8489 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione avverso la sentenza resa sull’incidente di esecuzione, le censure che investono la precedente sentenza di ottemperanza, e non quella impugnata, esulano dai motivi revocatori di cui all’art. 106 Cod. proc. amm. e agli artt. 395 e 396 Cod. proc. civ. e sono pertanto inammissibili. La contraddittorietà interna della motivazione non integra errore di fatto, che postula un abbaglio dei sensi e non un vizio del ragionamento. Il dedotto difetto di esame del periodo controverso da parte della sentenza di ottemperanza, ove riferito a una pronuncia anteriore passata in giudicato, non è scrutinabile in sede revocatoria. La declaratoria di inammissibilità dell’incidente di esecuzione, fondata sulla qualificazione della domanda come censura di omessa pronuncia, non è contraddetta dalla successiva delibazione del merito, resa oltre i profili preliminari.

Il Fatto

Il ricorrente propone revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto l’incidente di esecuzione relativo a una precedente pronuncia di annullamento in materia di gara per la progettazione della nuova sede del Consiglio Regionale. L’incidente mirava a ottenere l’esame, a fini risarcitori, del periodo compreso tra il 18 dicembre 2012 e il 4 dicembre 2013, che le precedenti sentenze di ottemperanza non avrebbero considerato.

La sentenza revocanda aveva dichiarato inammissibile l’incidente, qualificando la domanda come censura di omessa pronuncia della sentenza di ottemperanza, e ne aveva comunque escluso la fondatezza, richiamando il giudicato formatosi sull’assenza di danno risarcibile e sul difetto dell’elemento soggettivo. Il ricorrente deduce sei motivi, lamentando errore di fatto e contrasto con precedenti giudicati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia una contraddizione della sentenza revocanda, che avrebbe al contempo ipotizzato un errore per omesso esame della sentenza di ottemperanza e riconosciuto l’avvenuto scrutinio delle medesime domande. Il motivo è inammissibile: non prospetta effettive censure revocatorie, ma solo una contraddizione interna alla motivazione. La sentenza, del resto, opera su due piani distinti — ammissibilità e merito — e la delibazione del merito, resa oltre i profili preliminari, non contraddice la qualificazione della domanda in termini di omessa pronuncia.

Il secondo motivo investe il ritenuto contrasto con la figura del giudicato a formazione progressiva. La Corte rileva che la doglianza non muove critiche mirate alle rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare la lettura del periodo controverso operata dalla precedente sentenza di ottemperanza. Tale critica attiene a una pronuncia diversa da quella impugnata e resta estranea al rimedio revocatorio.

I motivi terzo e quarto censurano il richiamo, da parte della sentenza revocanda, del giudicato formatosi sull’assenza di danno risarcibile. Il Collegio osserva che la doglianza si rivolge a un capo ancillare e non decisivo, relativo alla delibazione del merito, e che la sentenza impugnata attribuisce autonoma e sufficiente rilevanza alla sentenza di ottemperanza, non già a un imprescindibile nesso con la pronuncia anteriore. Il motivo risulta quindi decentrato rispetto al contenuto effettivo della decisione.

Il quinto e il sesto motivo riguardano il nesso causale e l’elemento soggettivo. Le deduzioni, osserva la Corte, si risolvono in critiche alla sentenza di ottemperanza, richiamata dalla revocanda; né la mancata rilevazione di un nesso causale configura errore di fatto, involgendo profili in diritto estranei all’abbaglio dei sensi, richiesto dall’art. 395, comma 4, Cod. proc. civ.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese. È respinta la domanda della Regione di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 Cod. proc. civ., non emergendo elementi di mala fede o colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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