Variante localizzativa non essenziale non esclude i benefici del piano-casa (TAR Lazio n. 48 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La modifica di un progetto edilizio presentato mediante d.i.a. o s.c.i.a. prima del suo perfezionamento non costituisce variante in senso tecnico, ma modifica del progetto in corso di esame. Ai fini della conservazione dei benefici del piano-casa, la presentazione oltre il termine di un progetto modificato equivale a una nuova segnalazione solo quando il progetto sia sostanzialmente diverso da quello originario. La diversa localizzazione del fabbricato, con invariati destinazione d’uso, sagoma, volume, superfici e altezza, non integra variazione essenziale ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge reg. Lazio n. 15 del 2008 e non preclude quindi l’accesso ai benefici. La domanda risarcitoria proposta senza l’analitica indicazione nel ricorso degli elementi costitutivi del pregiudizio è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente presentava in data 23 febbraio 2017 una d.i.a. per l’ampliamento, mediante corpo staccato, di un fabbricato residenziale di sua proprietà, avvalendosi dei benefici del piano-casa di cui all’art. 3, legge reg. Lazio n. 21 del 2009. L’ufficio edilizia comunale sospendeva l’iniziativa per carenze documentali. Nel corso dell’interlocuzione la ricorrente presentava una variante progettuale che prevedeva la sola diversa localizzazione dell’intervento nel lotto, con integrale conservazione delle altre caratteristiche.
All’esito del contraddittorio procedimentale, il comune emanava il diniego definitivo delle varianti, sul presupposto che esse integrassero una variante essenziale e dessero luogo a un intervento qualitativamente diverso, non ammesso ai benefici del piano-casa perché presentato oltre il termine del 1° giugno 2017. La ricorrente impugnava l’atto chiedendo l’annullamento e la condanna del comune al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso nei limiti precisati. In via preliminare osserva che il riferimento delle parti a una variante è improprio: perché possa parlarsi di variante a un titolo edilizio occorre che il titolo principale si sia perfezionato. La conferma è nell’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che riferisce la segnalazione certificata alle varianti a permessi di costruire già rilasciati. Nel caso in esame la d.i.a. del 2017 non risulta essersi mai perfezionata, cosicché la nuova localizzazione costituiva modifica del progetto originario, non variante.
Il quesito centrale diventa quindi se la modifica comunicata dopo la scadenza del termine implicasse la presentazione di una nuova s.c.i.a., con perdita dei benefici del piano-casa. Secondo il Collegio la modifica equivale a nuova segnalazione solo quando il progetto sia sostanzialmente diverso da quello originario. Tale diversità ricorre quando il nuovo progetto sia completamente diverso ovvero quando la modifica sia necessaria all’adeguamento alla normativa urbanistico-edilizia, nel qual caso il progetto originario non sarebbe stato assentibile.
Per individuare il limite oltre il quale il progetto modificato è sostanzialmente diverso, il Collegio ritiene utilizzabile la disciplina delle varianti essenziali e non essenziali, richiamata dalle stesse parti. L’art. 6, comma 4-bis, legge reg. Lazio n. 21 del 2009 nulla dispone sulle conseguenze delle modifiche in corso di esame, mentre la disciplina delle varianti distingue le modifiche che rendono il progetto sostanzialmente diverso da quelle minori.
L’art. 17, comma 2, legge reg. Lazio n. 15 del 2008 stabilisce che la modifica della localizzazione non è considerata variazione essenziale quando restano invariate destinazione d’uso, sagoma, volume, superfici e altezza e la nuova localizzazione non contrasti con leggi e regolamenti. È la fattispecie che ricorre nel caso concreto: il fabbricato è spostato in altra area del lotto, con integrale conservazione delle caratteristiche originarie, come riconosce implicitamente lo stesso atto impugnato.
Ne deriva che la diversa localizzazione non implica modifica sostanziale dell’originario progetto e non dà luogo a un progetto qualitativamente diverso. Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e va annullato. La domanda risarcitoria è invece inammissibile per la sua completa genericità: gli elementi costitutivi del pregiudizio e la sua quantificazione, allegati per la prima volta con memoria depositata in prossimità dell’udienza, devono essere contenuti nel ricorso o nei motivi aggiunti ai sensi degli artt. 40, commi 1, lett. c) e 2, c.p.a. Il comune è condannato alle spese.
Nota della Redazione
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