Estradizione: permanenza oltre 45 giorni non è rinuncia se non libera (Cass. pen. Sez. VI n. 28005 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga al principio di specialità prevista dall’art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. e dall’art. 14, par. 1, punto 2, della Convenzione europea di estradizione presuppone che il mancato allontanamento dell’estradato dal territorio dello Stato entro quarantacinque giorni dalla liberazione definitiva costituisca espressione di una libera scelta. Non integra rinuncia per facta concludentia la permanenza dovuta alla mancanza di un documento valido per l’espatrio, alla soggezione a misure cautelari coercitive o a misure di prevenzione, ovvero alla necessità di difendersi in procedimenti pendenti. Il giudice di merito è tenuto ad accertare tali circostanze, non bastando il rilievo che la misura di prevenzione sia stata applicata dopo la scadenza del termine.
Il Fatto
Il ricorrente, estradato dalla Svizzera in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, veniva giudicato dal Tribunale di Busto Arsizio anche per un delitto che non figurava tra quelli per i quali l’estradizione era stata concessa. Il procedimento veniva quindi sospeso in applicazione del principio di specialità.
Dopo l’espiazione della pena e la liberazione, il Tribunale revocava la sospensione ai sensi dell’art. 721, comma 5, cod. proc. pen., ritenendo che l’estradato avesse rinunciato, per facta concludentia, alla garanzia, per essere rimasto nello Stato oltre il termine di quarantacinque giorni. Il giudice considerava irrilevante la misura di prevenzione, applicata sei mesi dopo la liberazione, e la mancata documentazione di limitazioni alla libertà di espatrio nel periodo intermedio. Il ricorrente impugna l’ordinanza deducendo l’errata applicazione della legge processuale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione richiama il testo dell’art. 14, par. 1, punto 2, della Convenzione europea di estradizione e la corrispondente previsione dell’art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen.. Le due disposizioni esprimono il medesimo principio: la specialità non opera se, avendo avuto la possibilità di farlo, l’estradato non ha lasciato il territorio nei quarantacinque giorni successivi alla liberazione definitiva. In tal caso è legittimo il pieno esercizio del potere giurisdizionale dello Stato procedente.
La Corte precisa però il presupposto della deroga. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, osserva che il mancato allontanamento deve assumere un preciso significato di accettazione del procedimento per i fatti estranei alla richiesta di estradizione. Perché si possa parlare di rinuncia per facta concludentia, occorre che l’allontanamento sia possibile e frutto di una libera scelta.
Da qui l’esclusione della deroga in una serie di ipotesi: quando la permanenza consegua a scarcerazione per cessazione delle esigenze cautelari o per decorrenza dei termini, perché manca il carattere definitivo della liberazione; quando sia imposta dalla necessità di difendersi nel procedimento per il quale l’estradizione è stata richiesta; quando l’interessato sia sottoposto al divieto di espatrio o alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Rilievo decisivo assume anche la mancanza di un documento valido per l’espatrio, che costituisce impedimento giuridico all’allontanamento.
Nel caso concreto il ricorrente ha allegato, con documentazione ai fini dell’autosufficienza del ricorso, di non avere documento valido per l’espatrio, di essere sottoposto a procedimento penale e a misure coercitive per fatti successivi all’estradizione e di essere destinatario di un procedimento di prevenzione. Il Tribunale si è limitato a rilevare che la misura di prevenzione è stata applicata dopo il termine di quarantacinque giorni.
Tale rilievo è insufficiente. Il giudice di merito ha omesso di accertare se l’interessato si fosse attivato per ottenere un documento valido, se le misure coercitive costituissero ostacolo all’allontanamento e se la soggezione ai procedimenti pendenti imponesse la necessità di difendersi. Tali dati, almeno in astratto, pongono in discussione il carattere di libera scelta della permanenza. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione, perché valuti le circostanze indicate applicando i principi enunciati.
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Nota della Redazione
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