Stazioni radio base: illegittimo il divieto generalizzato nel centro abitato (TAR Puglia n. 1046 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione dell’atto amministrativo dipende dal suo contenuto sostanziale ed effettivo, non dal nomen iuris adottato dall’amministrazione: la diffida che impone l’interruzione dei lavori, la rimozione delle strutture e la presentazione di nuova istanza esprime un contenuto autoritativo e dispositivo. È illegittima la sospensione dei lavori adottata ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 che non indichi un termine di efficacia e non sia seguita dal provvedimento definitivo, e parimenti illegittima è la sospensione del titolo ex art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990 priva di termine e di gravi ragioni sopravvenute. Il regolamento comunale che, in applicazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, traduca il criterio di distanza dai siti sensibili in una preclusione assoluta dell’intero centro abitato integra un divieto generalizzato non consentito dalla legge statale. Decorso il termine perentorio di sessanta giorni, si forma il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003; l’amministrazione può rimuovere il titolo tacito solo mediante annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
La società ricorrente presenta istanza di autorizzazione per realizzare una stazione radio base su un immobile nel centro urbano del Comune resistente. Dopo un primo diniego dirigenziale fondato su difformità urbanistiche, la società acquisisce il permesso di costruire in sanatoria, il parere favorevole della Provincia sulla valutazione di incidenza e la conferma del parere favorevole dell’ARPA, e presenta nuova istanza il 17 giugno 2025.
Decorsi sessanta giorni senza determinazione negativa, la società trasmette autocertificazione dell’avvenuta formazione del titolo tacito e avvia i lavori. Il Comune, con nota del 9 ottobre 2025, diffida la società a sospendere i lavori e a rimuovere le strutture, contestando la violazione dell’art. 15 del Regolamento comunale e l’assenza di un parere favorevole comunale. La società impugna la diffida e la norma regolamentare, chiedendo in via subordinata l’accertamento del silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della nota impugnata. Il nomen iuris non è decisivo: la nota non sollecita adempimenti spontanei ma ingiunge l’interruzione immediata dei lavori, la rimozione delle strutture e la presentazione di nuova istanza. Il richiamo agli artt. 1219 e 1454 cod. civ. è inconferente, non intercorrendo tra ente e operatore un rapporto obbligatorio privatistico. L’atto esprime quindi poteri pubblicistici di vigilanza edilizia.
Qualificata come sospensione ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, la nota è illegittima per mancata indicazione del termine e per assenza del provvedimento definitivo. Qualificata come sospensione del titolo ex art. 21-quater della legge n. 241 del 1990, è parimenti illegittima: manca il termine, le gravi ragioni sopravvenute e il giudizio di proporzionalità. La sospensione sine die contrasta con il carattere acceleratorio del procedimento.
Quanto all’art. 15 del Regolamento, il comma 2 esclude gli impianti entro 200 metri dai siti sensibili e il comma 3, rilevata la distanza inferiore nel territorio comunale, sancisce che “non sarà consentita nessuna installazione di antenne”. La combinazione dei commi si risolve in una preclusione assoluta dell’intero centro abitato, confermata dalla mappa che qualifica l’area urbana come esclusa. Non rileva che restino zone extraurbane: il criterio non si misura sulla percentuale di territorio formalmente libera, ma sulla capacità di garantire una rete completa ed efficiente. Le infrastrutture radioelettriche sono opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità ai sensi degli artt. 43, comma 4, e 51 del d.lgs. n. 259 del 2003.
La relazione depositata dal Comune non offre fondamento tecnico convincente. Il documento reca incoerenze temporali — data 10 marzo 2005 a fronte del richiamo a fonti del 2006 e 2007 e alla numerazione dell’art. 44 successiva alla riscrittura del Codice — e descrive solo macro-aree, senza coordinate, misure o simulazioni radioelettriche. Non individua aree preferenziali in senso proprio, cosicché non è invocabile l’onere dell’operatore di dimostrare l’inidoneità delle alternative.
Le ragioni di tutela sanitaria non reggono: la determinazione dei limiti compete allo Stato e la loro verifica all’organismo tecnico, che ha espresso parere favorevole. Sono illegittime anche le prescrizioni che subordinano l’intervento al previo programma annuale, alla commissione comunale e a un ulteriore parere, poiché il procedimento dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 è unico e assorbente. Infine, il silenzio-assenso si è formato: il Comune non ha richiesto integrazioni né comunicato un atto negativo entro il termine, e la nota tardiva non integra gli estremi dell’annullamento d’ufficio, difettando richiamo all’art. 21-nonies, comunicazione di avvio e comparazione degli interessi.
Nota della Redazione
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