Onere della prova e poteri istruttori dell’Arbitro Assicurativo nel rifiuto del risarcimento (Arbitro Assicurativo n. 650 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi dinanzi all’Arbitro Assicurativo le controversie sono esclusivamente documentali e l’organo non può disporre perizie tecniche né assumere testimonianze o dichiarazioni orali (art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215). Il ricorso è ammissibile quando sussista una sostanziale simmetria tra reclamo e ricorso, essendo sufficiente che l’impresa sia stata posta preventivamente a conoscenza della lagnanza. Nel merito dell’an, grava sul ricorrente l’onere di contrastare con prove documentali il quadro istruttorio raccolto dall’impresa. Un video girato dopo il sinistro non è idoneo, di per sé, a superare una dichiarazione testimoniale già acquisita. La presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ. opera solo in via sussidiaria, quando le risultanze non consentano di accertare le rispettive responsabilità.
Il Fatto
Il ricorrente impugna dinanzi all’Arbitro Assicurativo l’attribuzione di responsabilità in un sinistro stradale oggetto di risarcimento diretto, lamentando che l’impresa abbia valorizzato le dichiarazioni testimoniali della controparte senza considerare un video girato subito dopo l’impatto, ove il conducente opposto avrebbe riferito una dinamica diversa. Chiede quindi il riesame del sinistro, la revoca della responsabilità a suo carico, il mantenimento della classe di merito antecedente e, in via istruttoria, l’acquisizione dei file video. L’impresa eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per difformità tra reclamo e ricorso, mancata indicazione del valore e inesperibilità dell’istruttoria; nel merito deduce l’infondatezza e l’esclusiva responsabilità del ricorrente.
La motivazione del Collegio
Sulla questione preliminare il Collegio richiama l’art. 8 del Decreto, che impone la previa presentazione del reclamo e impone che il ricorso abbia il medesimo oggetto, salva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno quale conseguenza diretta del comportamento già denunciato. Il concetto di “medesima questione” va letto in termini di sostanziale simmetria: il ricorso è ammissibile se l’impresa è stata messa in condizione di conoscere la lagnanza e di risolverla in via bonaria. Il Collegio richiama sul punto le decisioni ABF n. 8942/23 e n. 8281/2025 del Collegio. Poiché anche nel reclamo il ricorrente aveva contestato il rigetto della richiesta risarcitoria, il ricorso è ammissibile.
Nel merito il Collegio qualifica la domanda come volta al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., rilevando che il ricorrente non indica l’ammontare dei costi di riparazione e che neppure l’impresa produce elementi sul valore del danno. Osserva peraltro che un preventivo può non essere nella disponibilità dell’assicurato quando la riparazione avvenga presso una carrozzeria convenzionata.
Il limite decisivo è però processuale. L’art. 3, comma 3, del Decreto impone la natura esclusivamente documentale del procedimento e vieta perizie e testimonianze. Richiamata la giurisprudenza sulla ricostruzione della dinamica del sinistro come giudizio di fatto (App. Firenze n. 1460/2018; Cass. n. 25987/2025), il Collegio ribadisce che la presunzione di corresponsabilità dell’art. 2054, comma 2, cod. civ. opera solo in via sussidiaria (Cass. n. 7479/2020).
Nel caso concreto il ricorrente non ha depositato alcun atto idoneo a contrastare la dichiarazione testimoniale acquisita dall’impresa, dalla quale emerge la sua esclusiva responsabilità. Il video richiesto, quand’anche acquisito, non risolverebbe la questione, essendo stato girato dopo il sinistro e non essendo in grado di chiarire la dinamica né di attribuire la responsabilità alla controparte. Il ricorso è pertanto rigettato: l’applicazione del malus segue alla responsabilità accertata.
Nota della Redazione
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