Rettifica dell’algoritmo TFO e restituzione degli importi indebiti (Cons. Stato n. 6235 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva non costituisce esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma espressione del potere di determinazione delle modalità operative per l’erogazione delle tariffe rimodulate, riconosciuto al gestore dall’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014. L’intervento ha ad oggetto la formula algoritmica e non il provvedimento amministrativo, ha natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica necessaria per adeguare la formula al precetto di legge. L’erogazione di somme superiori all’ammontare della tariffa stabilita dai conti energia, derivante dall’anomalo incremento dei prezzi di mercato negli anni 2021 e 2022, integra un indebito oggettivo che il gestore è tenuto a recuperare ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.. L’obbligo restitutorio è correlato unicamente alla natura indebita della percezione e prescinde dalla buona fede dell’accipiens e dall’intervenuta risoluzione della convenzione.
Il Fatto
Una società è stata soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico incentivato ai sensi del d.m. 5 luglio 2012 (c.d. quinto conto energia), operante in regime di cessione totale e remunerato con tariffa fissa onnicomprensiva. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 (c.d. spalmaincentivi), il gestore ha rimodulato la tariffa mediante un apposito algoritmo di calcolo. La convenzione è stata risolta il 30 settembre 2022.
Con provvedimento del 5 aprile 2023 il gestore ha concluso il procedimento di rettifica dell’algoritmo, introducendo una funzione di massimo anche per la componente non incentivata della tariffa. Ne è derivata una richiesta di restituzione degli incentivi per un importo complessivo di euro 107.082,04 per il 2021 e il 2022. Il TAR Lazio, sezione terza ter, con sentenza n. 13201 del 1 luglio 2024 ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. La società ha proposto appello, riproponendo anche la domanda di accertamento del diritto alla tariffa calcolata con la precedente formula.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Il primo motivo deduceva la carenza di potere in concreto, per essere l’intervento intervenuto dopo la risoluzione della convenzione. La Sezione chiarisce che l’adeguamento non è riconducibile al paradigma dell’autotutela: esso attiene alla formula matematica, non al provvedimento, ha natura vincolata e trova base giuridica nell’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014. Richiamate le precedenti pronunce della sezione (nn. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 3814, 5207, 5208, 5026 e 5027 del 2025), la Corte esclude la lesione dell’affidamento.
L’erogazione di somme superiori alla tariffa stabilita dai conti energia integra un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.. Non rilevano né la buona fede dell’accipiens, né la sopravvenuta inefficacia della convenzione, né la mancata costituzione della garanzia fideiussoria. Il gestore ha adeguato l’algoritmo, accertato l’eccedenza e chiesto la restituzione: l’attribuzione patrimoniale è in parte qua priva di causa.
Il secondo motivo contestava l’introduzione della funzione di massimo per la componente non incentivata degli impianti di piccola taglia. La tesi non è condivisa: l’art. 26 d.l. n. 91/2014 non equipara impianti di piccola e grande taglia né deroga all’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012. Il rinvio riguarda solo il meccanismo di calcolo. La tariffa mantiene i caratteri di stabilità e onnicomprensività: il prezzo zonale è fattore di determinazione delle due componenti, non parametro di indicizzazione dell’intera tariffa. In caso di differenziale negativo il produttore otterrebbe una tariffa superiore a quella del conto energia, con effetto di sovraincentivazione in contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato. La formula si è rivelata imperfetta a seguito dell’impennata dei prezzi del 2021 e 2022: di qui il correttivo.
Quanto all’affidamento, la Corte richiama la Corte cost. n. 16 del 2017: la garanzia di costanza dell’incentivo non implica l’immutabilità della misura, trattandosi di rapporti di durata e di strumenti di regolazione. L’operatore ha scelto la TFO per porsi al riparo dalle oscillazioni di mercato e non può invocare le regole del mercato cui è rimasto estraneo.
Il terzo motivo lamentava disparità di trattamento rispetto agli impianti di grande taglia. La censura non coglie nel segno: gli impianti di piccola taglia cedono l’energia a fronte di tariffa fissa, quelli di maggiore dimensione vendono sul mercato; il rischio di mercato è l’elemento discriminante. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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