Appello amministrativo, specificità dei motivi e confisca doganale delle merci (Cons. Stato n. 8547 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di specificità dei motivi di impugnazione di cui all’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. impone all’appellante la contestazione puntuale delle ragioni poste a fondamento della sentenza gravata. La mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo non soddisfa l’onere critico, perché il giudizio di appello ha natura di revisio prioris instantiae e non di novum iudicium. Sul piano sostanziale, l’art. 198, par. 1, lett. b), punto ii), del CDU consente all’autorità doganale di adottare le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita, quando non sono stati forniti i documenti cui è subordinato lo svincolo delle merci. La mancata indicazione della data e del protocollo del provvedimento integra una mera irregolarità formale, se la provenienza dell’atto è certa e non ne deriva lesione del diritto di difesa.
Il Fatto
Nel corso del 2022 la ditta individuale dell’appellante, operante nel commercio all’ingrosso di abbigliamento, conferiva incarico al proprio commercialista per l’iscrizione quale soggetto passivo intracomunitario. Ottenuta una commessa, delegava una società per la predisposizione della documentazione di spedizione di merce in Russia; questa affidava a sua volta l’operazione a uno spedizioniere doganale.
Il 14 febbraio 2023, all’esito di controllo documentale, l’Ufficio delle Dogane di Bologna rilevava che la merce era priva della documentazione di accompagnamento necessaria per lo svincolo dal regime dell’esportazione. Disponeva pertanto la confisca in proprietà ai sensi dell’art. 198 del Regolamento UE 952/2013 e la vendita dei beni. Il provvedimento, notificato il 6 aprile 2023, era impugnato davanti al TAR Emilia Romagna, che rigettava il ricorso con sentenza n. 124 del 2024. Proponeva quindi appello l’operatore, dolendosi della carenza di elementi essenziali dell’atto e dell’erronea applicazione della confisca in luogo di sanzioni pecuniarie.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato dichiara l’appello inammissibile per difetto di specificità. Richiamando la costante giurisprudenza amministrativa — tra cui Sez. VII n. 3186 del 2025, Sez. VII n. 3245 del 2024 e Sez. VI n. 7956 del 2023 — il Collegio ribadisce che l’atto di appello deve contenere, accanto alla parte volitiva, una parte critica di confutazione della sentenza gravata. L’appellante non si confronta con le statuizioni reiettive del TAR e si limita a ripetere il ricorso di primo grado.
In via aggiuntiva il Collegio esamina il merito e lo ritiene comunque infondato. La mancata indicazione di data e protocollo del provvedimento costituisce mera irregolarità, poiché la provenienza dell’atto è certa e non risulta lesione del diritto di difesa. L’appellante non circostanzia le conseguenze giuridiche della lamentata intempestività. In ogni caso, trattandosi di attività vincolata, opera l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, che esclude l’annullabilità per vizi di forma quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Nel merito non sussiste nemmeno il dedotto difetto di motivazione: gli elementi costitutivi della condotta e la base legale emergono dal provvedimento e dal PVC n. 7258 del 14 febbraio 2023. Il controllo ha evidenziato difformità tra merce rinvenuta e merce fatturata: fatture non pertinenti, prodotti mancanti o non corrispondenti per codice e quantità, merce non inclusa nella contabilità della ditta. La ditta era inoltre in possesso del solo codice ATECO 49.41, non idoneo a individuare un esportatore titolare del regime doganale. Irrilevanti il possesso del codice EORI e la richiesta del regime con sigla EX, che non esentavano dall’obbligo documentale ex art. 15, par. 2, CDU.
Quanto al legittimo affidamento nello spedizioniere, il Collegio esclude ogni efficacia scriminante: l’operatore prudente e accorto che operi come esportatore assume su di sé la responsabilità della correttezza dell’attività necessaria, a prescindere dal supporto di presunti esperti. Sulla proporzionalità, il CDU non prevede graduazione delle misure sanzionatorie, né sanzioni pecuniarie il d.P.R. n. 43/1973 e l’art. 20 del d.lgs. n. 221/2017 in relazione all’art. 1 del Reg. n. 428/2022, sul divieto di esportare beni di lusso in Russia. Infine, la lamentata disparità di trattamento è smentita: presso la Dogana di Bologna risultano presentate solo le due operazioni di causa. La sentenza è confermata con condanna dell’appellante alle spese, liquidate in € 4.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.