Spese di lite sotto i minimi tariffari e liquidazione equitativa in appello (Cons. Stato n. 6525 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel liquidare le spese processuali, esercita un potere discrezionale che trova un limite nel divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La quantificazione deve collocarsi entro i valori tariffari di cui al D.M. n. 147 del 2022, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto per i giudizi di ridotta complessità. Il carattere seriale del contenzioso e la semplicità della causa giustificano una liquidazione contenuta, ma non l’abbattimento sotto i minimi. L’obbligo di motivazione rafforzata sorge solo quando il giudice si discosti dalla regola della soccombenza.
Il Fatto
La parte appellante aveva proposto ricorso davanti al TAR Piemonte per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il primo giudice aveva accolto il ricorso e nominato il Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Quanto alle spese, il TAR le aveva liquidate in euro 500, valorizzando il carattere seriale e la scarsa complessità della causa. L’appellante censura proprio questa statuizione, sostenendo che l’importo sia inferiore ai parametri tariffari minimi, e chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 1.189 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).
Su questa base la Corte ritiene non corretta la liquidazione operata dal primo giudice, perché collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, pur considerando la riduzione consentita dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
Il Collegio precisa però un passaggio rilevante sul piano motivazionale: la motivazione del TAR non è apodittica, perché il contenzioso non presenta profili di complessità ed è oggettivamente seriale. La censura dell’appellante su questo punto non è quindi accolta; l’accoglimento riguarda esclusivamente la misura della liquidazione.
In coerenza con recenti decisioni della Sezione su casi identici (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3897/2025), la sentenza è riformata e le spese del primo grado sono determinate in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Quanto al grado di appello, la Corte dispone la compensazione delle spese, in ragione dell’esito complessivo e del parziale accoglimento rispetto alla somma richiesta, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero appellato.
Nota della Redazione
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