Spese di lite sotto i minimi e fase istruttoria (Cass. civ. Sez. II n. 27178 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di liquidare i compensi professionali al di sotto dei livelli minimi previsti dai parametri del d.m. n. 55/2014 non è violato quando la liquidazione, pur contenuta, si collochi comunque entro il minimo tariffario per il valore della causa. La voce relativa alla fase istruttoria spetta soltanto se nel corso della trattazione sia stata effettivamente svolta un’attività istruttoria o di trattazione; essa non compete quando alla prima udienza sia direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni senza ulteriori attività, anche se siano prodotti nuovi documenti. La precisazione delle conclusioni per iscritto appartiene alla fase decisionale. L’errata determinazione delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa si emenda con la correzione di errore materiale o con la revocazione, non con il ricorso per cassazione.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Roma, con la sentenza n. 20086/2020, ha accolto l’opposizione del ricorrente avverso un verbale che aveva accertato la violazione dell’art. 158, commi 2-5, del codice della strada e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 170 oltre oneri e accessori.

Il ricorrente ha appellato la sentenza contestando la misura della liquidazione, inferiore — a suo dire — alle tariffe del d.m. n. 55/2014 come aggiornate dal d.m. n. 37/2018. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9115/2022, ha rigettato l’appello, riconoscendo il divieto di liquidazione sotto i minimi ma ritenendo quei minimi rispettati in ragione del valore della causa e del mancato svolgimento dell’attività istruttoria; ha quindi condannato il ricorrente alle spese del grado. Contro tale decisione è proposto ricorso per cassazione, resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato le voci dell’attività istruttoria — nonostante il deposito di note autorizzate — né gli esborsi sostenuti. Il motivo è dichiarato infondato.

La Corte muove dal rilievo che il Tribunale ha confermato la liquidazione di primo grado. Ha riconosciuto il principio secondo cui non è possibile liquidare sotto i livelli minimi dei parametri tariffari; ha però verificato che nel caso concreto i minimi risultano rispettati, considerando il valore della causa (sino a euro 1.100) e l’assenza dell’attività istruttoria: la somma dei compensi per studio, fase introduttiva e fase decisionale è pari a euro 134, inferiore all’importo liquidato.

Il ricorrente richiama l’orientamento secondo cui la trattazione del processo, anche senza istruzione probatoria, legittimerebbe il compenso della relativa fase. La Corte ritiene il richiamo non pertinente. Sulla scorta di Cass. n. 10206/2021 e Cass. n. 25664/2025, precisa che la voce tariffaria della fase istruttoria spetta unicamente qualora sia stata effettivamente posta in essere, nella prima udienza di trattazione o in altra udienza fissata allo scopo, un’attività istruttoria o di trattazione; non quando alla prima udienza sia direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni senza alcun ulteriore compimento, e ciò anche ove siano prodotti nuovi documenti, pure con gli scritti conclusionali.

Nel caso esaminato, l’udienza fissata per il 20 ottobre 2020 è stata rinviata al 3 novembre 2020 per “discussione e deposito note”, note poi depositate dal ricorrente, e all’esito il Giudice di pace ha accolto il ricorso con lettura del dispositivo. Non risulta alcuna ulteriore attività riconducibile alla fase istruttoria. La precisazione delle conclusioni effettuata per iscritto appartiene già alla fase decisionale, come emerge dalle esemplificazioni dell’art. 4, comma 5, lett. c) e d), del d.m. n. 55/2014.

Quanto agli esborsi non considerati, il rilievo è generico. In ogni caso, l’errore del giudice nella determinazione delle spese vive può essere emendato con la correzione ex art. 287 c.p.c. o con la revocazione, ma non con il ricorso per cassazione, come affermato da Cass. n. 14006/2023. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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