Sanatoria edilizia, onere della prova sulla data delle opere (Cons. Stato n. 7510 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia, l’onere di provare l’epoca di realizzazione delle opere e la sussistenza della doppia conformità grava sul privato che invoca il provvedimento favorevole, in applicazione del principio di vicinanza della prova e dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. Il diniego dell’amministrazione è adeguatamente motivato, anche per relationem, quando richiama la richiesta di integrazione documentale rimasta non evasa. Non sussiste violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, non essendo imposta l’analitica confutazione dei singoli punti delle memorie di parte. È inammissibile per genericità il motivo che alleghi una divergenza tra opere assentite e opere realizzate senza descriverne il contenuto.
Il Fatto
La controversia riguarda un’istanza di sanatoria edilizia presentata per alcune opere accessorie di un manufatto abitativo sito nelle campagne di un comune toscano: cancello, recinzione, pavimentazione e marciapiedi. L’amministrazione comunale ha negato la sanatoria perché l’istante non aveva fornito gli elementi istruttori richiesti con una nota del 29 aprile 2010, ossia la dimostrazione della doppia conformità, l’indicazione dell’anno di realizzazione delle opere, il nulla osta del genio civile e la prova del titolo di proprietà della strada su cui insiste il marciapiede.
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, rilevando l’insufficienza degli elementi offerti quanto alla doppia conformità urbanistica e alla titolarità del sedime stradale. I ricorrenti hanno proposto appello deducendo violazione dell’obbligo di motivazione, violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, difetto di istruttoria e aggravamento procedimentale, oltre alla divergenza tra la recinzione assentita e quella concretamente realizzata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rigetta il gravame. Sul primo motivo osserva che il diniego è motivato in modo adeguato, essendo la relativa giustificazione ricavabile per relationem dalla richiesta di integrazione documentale del 2010, mai evasa dalla parte appellante. La mancata produzione degli elementi richiesti costituisce dunque il fondamento logico del provvedimento negativo.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, la Sezione esclude che l’amministrazione sia tenuta alla analitica e puntuale confutazione di ogni punto della memoria di parte. È sufficiente, sul piano motivazionale, il rilievo dell’omessa produzione della documentazione richiesta.
Il nodo centrale è affrontato nel terzo motivo. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante — Cons. Stato, Sez. VI, n. 9054 del 2024, Cons. Stato, Sez. VI, n. 7969 del 2024, Cons. Stato, Sez. VI, n. 10101 del 2023, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3304 del 2020, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2115 del 2019 — secondo cui l’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’intervento edilizio grava su chi vuole dimostrare la legittimità dell’opera. Il principio di vicinanza della prova e l’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. collocano nella sfera del privato la dimostrazione della risalenza del manufatto e della sua consistenza.
Su questa base la Sezione rileva che gli elementi richiesti dal comune non sono stati forniti nemmeno in giudizio. Ne consegue la legittimità dell’istruttoria amministrativa e della motivazione del diniego, che non poteva che limitarsi a prendere atto della mancata allegazione di quanto posto a carico dell’istante. Il motivo è pertanto respinto, così come la censura di aggravamento procedimentale.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per genericità: l’appellante sostiene che la recinzione assentita avesse portata più ampia rispetto a quella realizzata, ma non descrive in modo specifico in cosa sarebbe consistita la divergenza. L’appello è quindi rigettato, con condanna alle spese liquidate in euro 4.000, oltre IVA e CPA.
Nota della Redazione
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