Spese di lite non simboliche e rispetto dei minimi tariffari (Cons. Stato n. 9362 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice deve liquidare il compenso nel rispetto dei valori tabellari minimi, senza scendere sotto le soglie parametriche previste dal d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione di valore della controversia, anche tenendo conto delle riduzioni ammesse. La motivazione che giustifica una liquidazione contenuta non è apodittica quando valorizza il carattere seriale e la scarsa complessità del contenzioso, ma ciò non legittima il superamento al ribasso dei minimi tariffari.

Il Fatto

La parte appellante aveva proposto ricorso innanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Imperia, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il TAR aveva accolto il ricorso e nominato il Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.

Quanto alle spese, il primo giudice aveva liquidato 500 euro, valorizzando il carattere seriale e la non elevata complessità della causa. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo che l’importo era inferiore ai parametri tariffari minimi e chiedendo la liquidazione di 1.189 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., i precedenti resi dalla Sezione su casi analoghi e ribadisce che la determinazione del compenso e delle spese è espressione di discrezionalità, ma resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, come affermato da Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023.

La Corte valorizza il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del d.m. n. 55 del 2014. Quel parere chiarisce che le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza applicativa generata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a soglie numeriche minime, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice mediante soglie minime percentuali di riduzione non superabili.

Alla luce di tali coordinate, la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta perché si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.

Il Collegio precisa però che la motivazione del TAR non è apodittica, poiché valorizza un contenzioso oggettivamente privo di profili di complessità e seriale, stanti i numerosi e analoghi precedenti. L’appello è pertanto accolto e la sentenza riformata, con liquidazione delle spese di primo grado in 1.189 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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