Spese di lite rideterminate secondo i minimi tariffari parametrali (Cons. Stato n. 4130 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali, pur espressione di potere discrezionale del giudice, non può scendere al di sotto delle soglie parametriche minime previste dal D.M. n. 147 del 2022, essendo preclusa l’attribuzione di somme simboliche lesive del decoro professionale. Il giudice può motivare la liquidazione facendo leva sulla serialità del contenzioso e sull’assenza di complessità oggettiva, senza che ciò integri difetto di motivazione. La riduzione percentuale ex art. 4, comma 4, del D.M. n. 147 del 2022 opera entro i limiti tabellari e non legittima importi inferiori al minimo dello scaglione di riferimento. L’obbligo motivazionale rafforzato ex art. 26, comma 1, c.p.a. si attiva solo quando il giudice intenda discostarsi dalla regola della soccombenza.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, in sede di lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al versamento di € 1.500,00 per ciascuna annualità, tramite accredito sulla carta elettronica del docente quale contributo per la formazione. Formatosi il giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, che lo ha accolto, nominando il Commissario ad acta e condannando l’Amministrazione al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a..

Il primo giudice ha però liquidato le spese di lite in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appellante ha impugnato esclusivamente tale capo, deducendo la violazione dei minimi tariffari e il difetto assoluto di motivazione nella parte in cui il TAR aveva valorizzato la serialità del contenzioso. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’appello nei termini di seguito esposti, richiamando ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. una precedente decisione della Sezione su caso analogo. Il punto di partenza è il principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare sulla liquidazione delle spese solo quando intenda discostarsi dalla soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024).

La quantificazione del compenso resta espressione di discrezionalità, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del percorso professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023). Sul versante parametrico il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato, Sez. Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55 del 2014: le soglie minime percentuali di riduzione miravano proprio a limitare la discrezionalità del giudice e a superare l’incertezza applicativa.

Applicando tali coordinate, la Corte ha ritenuto non corretta la liquidazione del primo giudice, perché collocata sotto i valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Ha però respinto il motivo sulla motivazione: questa non è apodittica, perché il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità e seriale, come attestano i numerosi precedenti analoghi.

In riforma parziale, la Corte ha quindi determinato in € 800,00 l’equa liquidazione delle spese del primo grado, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, in coerenza con Cons. Stato, Sez. VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025. Le spese del grado di appello sono state liquidate in € 300,00, tenuto conto che il valore della controversia in secondo grado è circoscritto alle sole spese legali del primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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