Sponsorizzazioni televisive plurime e cumulo materiale delle sanzioni (Cons. Stato n. 8583 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative, il cumulo giuridico previsto dall’art. 8, primo comma, legge n. 689/1981 opera esclusivamente nei casi di concorso formale di violazioni, cioè quando più violazioni della stessa o di diverse disposizioni siano commesse con una sola azione od omissione. Al di fuori delle ipotesi di violazioni continuate in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, il calcolo delle sanzioni va operato secondo il criterio del cumulo materiale, applicando tante sanzioni quante sono le condotte antigiuridiche ravvisate. Non è consentita l’estensione analogica della disciplina della continuazione dettata dall’art. 81 cod. pen., per la diversità morfologica tra reato e illecito amministrativo. La diffusione reiterata di una sponsorizzazione in puntate autonome, trasmesse in giornate diverse e con contenuto differente, integra una pluralità di illeciti e non un’unica condotta.
Il Fatto
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni irrogava a una società fornitrice di servizio di media audiovisivo in ambito locale una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 4, comma 3, D.M. n. 581/1993, per la presenza in sovrimpressione dei loghi degli sponsor nel corso di un programma televisivo. L’atto di contestazione riguardava sei giornate di programmazione, mentre per una seconda trasmissione l’Autorità disponeva l’archiviazione.
La sanzione era determinata moltiplicando il minimo edittale per il numero delle giornate, secondo il criterio del cumulo materiale. Il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso, riteneva applicabile il cumulo giuridico e rideterminava la somma in misura ridotta. L’Autorità proponeva appello, deducendo l’erronea qualificazione della condotta come unica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il motivo di appello e ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 8 legge n. 689/1981. Il primo comma della disposizione disciplina il solo concorso formale di violazioni, omogenee ed eterogenee, restando estranea la fattispecie di più violazioni commesse mediante una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, fuori dalle ipotesi di violazioni continuate in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, il calcolo delle sanzioni deve seguire il criterio del cumulo materiale, con applicazione di tante sanzioni quante sono le condotte antigiuridiche ravvisate (Cass. civ. Sez. I n. 3343/1999). È esclusa l’estensione analogica della continuazione disciplinata dall’art. 81 cod. pen., sia perché la legge riserva quel beneficio a ipotesi determinate, sia per la differenza strutturale tra reato e illecito amministrativo (Cass. sez. lav. n. 24655/2008 e n. 12974/2008; Cass. sez. civ. I n. 24060/2004 e n. 11727/1998).
Sul piano fattuale, il Collegio esclude che ricorra un’unica condotta giuridicamente rilevante. La sponsorizzazione oggetto del provvedimento sanzionatorio non è comparsa in una identica trasmissione replicata più volte, ma in edizioni diverse dello stesso programma, con contenuto differente, andate in onda in sei giornate distinte. Gli episodi materiali contestati sono dunque oggettivamente plurimi e non riconducibili a una sola azione.
Ne consegue la legittimità della quantificazione operata dall’Autorità con la delibera impugnata, determinata nel minimo edittale per ciascuna violazione. La sentenza di primo grado è riformata sul punto e il ricorso originario è rigettato integralmente. Le spese del grado di appello sono compensate, in considerazione della particolarità della questione e della mancata costituzione della parte privata.
Nota della Redazione
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