Raggruppamento temporaneo e irregolarità fiscale del mandante: questioni di rito e rinvio (C.G.A.R.S. n. 857 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso l’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese per irregolarità fiscale di una mandante, le eccezioni di inammissibilità per generica riproposizione dei motivi e di improcedibilità per omessa riproposizione della domanda di inefficacia del contratto sono infondate quando l’atto di gravame contesti specificamente il percorso argomentativo della sentenza e manifesti, nel suo complesso, la volontà di conseguire l’affidamento. L’eccezione di omessa notifica al soggetto che non ha emanato l’atto impugnato è parimenti infondata, dovendosi la notifica indirizzare esclusivamente all’amministrazione che ha adottato il provvedimento. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di compatibilità dell’esclusione automatica con il diritto dell’Unione Europea, il giudice dispone il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.

Il Fatto

Una società mandataria di un raggruppamento temporaneo costituendo risultava aggiudicataria di due lotti di una procedura di progettazione bandita da una centrale di committenza. All’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti, una mandante emergeva come irregolare sul piano fiscale per anni anteriori alla gara. La stazione appaltante invitava il raggruppamento a chiarire la posizione; la mandataria comunicava il recesso della mandante e chiedeva la rimodulazione delle quote tra i restanti componenti.

La centrale di committenza escludeva il raggruppamento e revocava l’aggiudicazione, qualificando la modifica in riduzione come strumentale a sanare ex post una preclusione già esistente all’atto dell’offerta. Il TAR adito declinava la competenza; il giudizio era riassunto e il ricorso rigettato nel merito. La mandataria proponeva appello, insistendo per l’interpretazione conforme al diritto europeo e, in subordine, per il rinvio pregiudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito, secondo l’ordine logico imposto dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. L’inammissibilità per asserita genericità dell’appello è respinta: l’art. 101, comma 1, c.p.a. esige la contestazione specifica del percorso argomentativo della decisione, non la mera riproposizione dei motivi di primo grado, e nel caso concreto le censure investono puntualmente le conclusioni del giudice di prime cure sul rapporto tra art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e i principi della direttiva n. 2014/24/UE.

Quanto all’improcedibilità per mancata riproposizione della domanda di inefficacia del contratto, il Collegio ribadisce che l’oggetto del gravame si individua secondo criteri sostanziali e non formali. L’art. 32, comma 2, c.p.a. rimette al giudice la qualificazione dell’azione, e la volontà di conseguire il bene della vita si desume dalla lettura complessiva dell’atto e dal ripetuto ricorso a istanze cautelari.

L’eccezione di omessa notifica al Comune destinatario dell’intervento è parimenti respinta. In applicazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., richiamato dall’Adunanza Plenaria n. 8/2018, la notifica va indirizzata esclusivamente all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato; le partecipazioni procedimentali qualificate non estendono la legittimazione passiva.

Nel merito, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata: se il principio di proporzionalità e l’art. 57, paragrafo 3, della direttiva ostando all’esclusione automatica del raggruppamento quando la dichiarazione mendace sia imputabile alla sola mandante e le imprese superstiti non ne avessero conoscenza né agevole conoscibilità. Il prosieguo è rimesso a separata ordinanza, con spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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