Stabilizzazione personale precario richiede servizio presso l’ente che assume (TAR Sicilia n. 3081 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stabilizzazione del personale non dirigenziale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 44/2023 richiede che i trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, siano stati maturati presso l’amministrazione che procede all’assunzione. La disposizione configura una facoltà dell’ente, non un obbligo, e non attribuisce un diritto soggettivo alla stabilizzazione. L’assenza di un rapporto di lavoro con l’ente e l’inserimento in una graduatoria valida ed efficace escludono l’obbligo motivazionale rafforzato in ordine alla scelta di indire un nuovo concorso. La convenzione tra enti per la condivisione del personale non trasferisce i diritti contrattuali né crea un datore di lavoro unitario.

Il Fatto

Il ricorrente, assunto dal Comune di Sant’Agata di Militello con contratto a tempo determinato di trentasei mesi per progetti PNRR, ha maturato il periodo di servizio come istruttore direttivo tecnico ed ha invocato la stabilizzazione. Ha quindi impugnato il bando del Comune di San Fratello del 1 ottobre 2024, il bando nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 2.800 unità, i provvedimenti dei Comuni dell’area interna “Nebrodi” e il diniego tacito sull’istanza di stabilizzazione, chiedendo anche il risarcimento del danno.

Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria del Comune di Tusa e i contratti di assunzione dei vincitori. I Comuni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’incompetenza territoriale, la tardività e l’inammissibilità dei motivi aggiunti, oltre all’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Sulla giurisdizione il Collegio afferma la competenza del giudice amministrativo: il ricorso investe provvedimenti concorsuali di natura amministrativa, asseritamente lesivi del dedotto diritto alla stabilizzazione. Sulla competenza territoriale, il TAR distingue il bando nazionale, che radica la competenza nel foro romano, dalle determinazioni comunali conseguenziali, che rientrano nella competenza del giudice del luogo di adozione o di efficacia dell’atto.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la genesi dei bandi: la Presidenza del Consiglio ha indetto le procedure del 2021 e del 2024, alle quali gli enti locali hanno partecipato mediante manifestazione di interesse, provvedendo poi alle selezioni a valle. Il ricorrente è stato assunto dal solo Comune di Sant’Agata di Militello, con decorrenza dal 30 dicembre 2021.

Il punto decisivo è la titolarità del rapporto. Il ricorrente non ha mai instaurato alcun rapporto di lavoro con il Comune di San Fratello e non era inserito in una graduatoria valida presso tale ente. L’art. 3, comma 5, del d.l. n. 44/2023 esige che i trentasei mesi siano maturati presso l’amministrazione che procede all’assunzione: requisito non sussistente nei confronti del Comune resistente.

Il Collegio esclude che la convenzione tra i Comuni dell’area “Nebrodi” possa mutare l’esito. La stessa non attribuisce personalità giuridica unica né trasferisce i diritti contrattuali da un ente all’altro: i Comuni restano soggetti distinti, ciascuno con autonomia e dotazione organica propria. Non vi è dunque continuità contrattuale, né un obbligo di motivazione rafforzata sulla scelta di bandire un nuovo concorso in luogo della stabilizzazione.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto infondati e vengono rigettati. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della materia trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *