Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza previa notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 449 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Il mutamento di orientamento recepisce l’insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo accoglie l’actio iudicati ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e nomina il Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti. Le spese del giudizio di ottemperanza sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare e, in caso di inerzia, poste a carico dell’amministrazione mediante il Commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli la somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il titolo aveva acquisito autorità di cosa giudicata.

Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001. Dalla presentazione della richiesta sono decorsi sei mesi, ma il Ministero è rimasto inerte e non si è costituito in giudizio. L’esponente ha quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo affronta anzitutto la questione della necessità della previa notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio. Il Collegio, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex lege n. 89/2001 tali adempimenti non siano più dovuti, richiamando il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021. La regola processuale viene quindi superata in favore di una tutela più diretta del creditore.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del primo termine.

Quanto alla richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio esclude cause ostative e determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. La somma si aggiunge agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Sulle spese, il Collegio applica i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. In caso di mancata rifusione nel termine, al pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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