Bonus maturità e riesame in ottemperanza al dictum cautelare (TAR Campania n. 5787 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di motivazione postuma è circoscritto, oggettivamente e temporalmente, al provvedimento impugnato e al giudizio in corso: non impedisce all’amministrazione di riesercitare la funzione quando il giudice abbia sospeso o annullato la determinazione per difetto di motivazione. In tale ipotesi l’obbligo di riesplicitazione, nascente dall’effetto conformativo del provvedimento giurisdizionale, impone una motivazione individualizzata, ancorata agli atti e ai criteri predeterminati, sindacabile sotto il profilo della coerenza logica e della parità di trattamento. L’attribuzione del bonus maturità, ai sensi dell’art. 18, comma 5, d.lgs. n. 62/2017, costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Commissione d’esame e non un atto dovuto: il punteggio massimo di base non integra di per sé il diritto al punteggio integrativo, riservato a prestazioni che eccedano il livello già valutato con il massimo. Il verbale di riesame che dia conto della dialettica collegiale e delle posizioni dissenzienti non viola il principio di collegialità.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di Stato presso un istituto tecnico per il turismo, conseguiva il punteggio complessivo di 97/100, con credito scolastico pari a 37 punti e valutazioni massime (20/20) in entrambe le prove scritte e nel colloquio orale. La Commissione d’esame non le attribuiva alcun punteggio integrativo, a differenza di due compagni di classe, parimenti valutati 97/100, ai quali erano stati riconosciuti tre punti di bonus, con raggiungimento del massimo di 100/100.
La candidata impugnava il verbale e le schede di valutazione davanti al TAR Campania, deducendo illogicità, difetto di motivazione, disparità di trattamento e mancata predeterminazione dei criteri. Con ordinanza n. 2386/2025 la Sezione accoglieva la domanda cautelare e ordinava il riesame, imponendo di esternare con provvedimento espresso e motivato le ragioni del mancato riconoscimento. La Commissione, riunitasi nuovamente, confermava il diniego; avverso tale determinazione la ricorrente proponeva motivi aggiunti, comprensivi di censura sulla asserita elusione della collegialità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo, essendo sopravvenuta la rideterminazione dell’amministrazione in adempimento del dictum cautelare. Passa quindi allo scrutinio dei motivi aggiunti, concentrandosi sulla questione se il riesame integri o meno una motivazione postuma. La risposta è negativa: il divieto opera solo rispetto a integrazioni motivazionali introdotte a lite pendente per sostenere il provvedimento impugnato, non quando il giudice abbia sospeso l’atto e imposto il riesercizio della funzione. In tal caso l’amministrazione deve emettere un nuovo provvedimento, corredato della motivazione ritenuta carente, secondo l’effetto conformativo della decisione. Il principio è esteso al riesame svolto in ottemperanza all’ordine cautelare, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5046/2023, n. 1459/2023 e TAR Lazio, sez. III, n. 12571/2022.
Nel merito, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia attentamente rivalutato le prove, esternando in modo dettagliato le ragioni del diniego. Il verbale del 24 ottobre 2025 enuclea cinque criteri — originalità dell’approccio, disinvoltura espositiva, capacità di orientarsi, contestualizzazione, problematizzazione — e li applica analiticamente alla candidata, evidenziando percorso standard, esposizione esitante in alcuni momenti, incertezze su aree tematiche cruciali e una risposta non adeguata in materia di educazione civica. La Commissione chiarisce che il massimo punteggio di base non implica il diritto al bonus, riservato a prestazioni che trascendano il livello già premiato, e motiva la diversa attribuzione ai due compagni con il possesso evidente di tre dei cinque criteri.
Quanto alla disparità di trattamento, la censura è superata dalla indicazione degli elementi differenziali tra le posizioni. Quanto al dedotto difetto di motivazione e al travisamento, il Collegio ravvisa una valutazione rinnovata, dettagliata e ancorata agli atti, immune dai vizi denunciati.
Il terzo motivo, sulla violazione del principio di collegialità e della verbalizzazione, è smentito per tabulas: il verbale reca la sottoscrizione di tutti i membri e dà conto della decisione a maggioranza, con il voto contrario delle docenti interne favorevoli all’attribuzione del bonus. Nessuna elusione della dialettica interna è dunque configurabile.
I motivi aggiunti sono pertanto respinti. Le spese sono integralmente compensate; è confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio alla camera di consiglio del 3.12.2026 per la liquidazione del compenso al difensore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.