Subentro nel contratto e risarcimento per equivalente dopo l’annullamento dell’aggiudicazione (Cons. Stato n. 9076 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza al giudicato che ha annullato l’aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., il subentro del ricorrente nel contratto costituisce la regola, mentre il risarcimento del danno per equivalente opera solo in via residuale, quando l’opera sia stata totalmente eseguita ovvero lo stato dei lavori sia tale da porre insormontabili problemi tecnici e gestionali, sì da rendere il subentro privo di interesse per l’amministrazione e per il ricorrente. Le ragioni di mera convenienza economica dell’offerente — incremento dei costi, pretesa incompatibilità del progetto dell’aggiudicataria, avanzamento dei lavori — non integrano gli estremi dell’elusione del giudicato e non fondano il rifiuto del subentro. La domanda risarcitoria fondata su calcoli unilaterali, che non tengano conto dei criteri di liquidazione dettati dalla sentenza ottemperanda, è infondata, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione in poteri non ancora esercitati.
Il Fatto
Il Consorzio Stabile Soledil s.r.l., seconda classificata nella gara per i lavori di messa in sicurezza di una strada intercomunale, otteneva dal TAR Campania l’accoglimento del ricorso: la sentenza n. 8103 del 20 dicembre 2021 accertava il collegamento sostanziale tra l’aggiudicataria e altro operatore, annullava l’aggiudicazione e dichiarava l’inefficacia del contratto stipulato il 23 marzo 2021, demandando alla stazione appaltante la liquidazione del danno per equivalente secondo criteri predeterminati, ove il subentro non fosse stato possibile. La pronuncia veniva confermata in appello.
Il Comune redigeva lo stato di consistenza dei lavori, attestando un avanzamento pari al 37,44 per cento, e avviava le verifiche propedeutiche alla stipula. Il Consorzio, ritenendo il subentro impraticabile per l’incremento dei costi e l’incompatibilità del progetto dell’aggiudicataria, agiva per l’ottemperanza chiedendo il risarcimento per equivalente. Il TAR respingeva il ricorso e la società appellava.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla lettura della sentenza ottemperanda, che riserva il ristoro per equivalente al solo caso di esecuzione integrale dell’opera o di uno stato dei lavori che renda il subentro tecnicamente e gestionalmente insostenibile e privo di interesse. La regola resta dunque il subentro, e su questa il giudice di prime cure aveva correttamente calibrato la verifica dell’elusione del giudicato.
Le emergenze processuali smentiscono l’inerzia dell’amministrazione. Lo stato di consistenza del 26 gennaio 2022, il ripiegamento dei cantieri da parte della precedente aggiudicataria, la riunione del 4 gennaio 2024 e la nota del RUP del 16 maggio 2024 dimostrano l’avvio del procedimento di esecuzione. La Corte riconosce che l’operazione è apparsa articolata e complessa, ma rileva che sono state poste in essere le procedure finalizzate al subentro.
Quanto alle tre obiezioni dell’appellante, nessuna regge. Sull’incremento dei costi, l’esecutore può sempre richiedere la revisione dei prezzi ove ne sussistano i presupposti. Sull’incompatibilità progettuale, il subentro avviene sulla base delle condizioni dell’offerta del subentrante medesimo. Sullo stato di avanzamento, l’affermazione che oltre il 50 per cento delle lavorazioni sia eseguito è smentita dal direttore dei lavori, che attesta il 37,44 per cento. Il subentro, conclude il Collegio, oltre che possibile è la soluzione che meglio risponde al comune interesse delle parti.
La domanda risarcitoria è infondata sotto un duplice profilo. Da un lato, difetta il presupposto della impossibilità del subentro. Dall’altro, la richiesta si basa su calcoli unilaterali che non tengono conto dei criteri di liquidazione dettati dalla sentenza ottemperanda — scomposizione dell’offerta, quantificazione dell’utile, decurtazione equitativa del 40 per cento secondo la regola dell’aliunde perceptum, interessi legali dalla stipula al soddisfo. Il TAR ha correttamente rilevato che la quantificazione presuppone un’istruttoria amministrativa, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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