Subingresso in concessione demaniale solo con opere del concessionario (TAR Campania n. 1987 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a ricorrere presuppone la titolarità del rapporto controverso dal lato attivo e va verificata a monte rispetto ai vantaggi pratici perseguiti in giudizio. Il subingresso nella concessione demaniale marittima ex art. 46, comma 2, cod. nav. presuppone che l’acquirente o l’aggiudicatario in esecuzione forzata abbia acquistato opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali. In assenza di tali opere, la posizione di acquirente dell’immobile esecutato e la vicinitas rispetto al tratto di spiaggia non integrano un interesse differenziato e qualificato al subentro. Il conseguente diniego è adeguatamente motivato e non è sindacabile per contraddittorietà, ove le altre concessioni assentite menzionino espressamente il cespite traslato. Una volta stabilizzati gli effetti della revoca della concessione, l’azione avverso il diniego di subingresso diviene improcedibile per carenza di utilità.
Il Fatto
Il ricorrente, acquirente in sede esecutiva di un immobile sito nel Comune di Vico Equense, ha chiesto al Comune il subingresso ex art. 46 cod. nav. in tre concessioni demaniali marittime, tra cui la n. 1/2007, ritenendo che il bene esecutato fosse confinante con il tratto di spiaggia oggetto di concessione.
Formatosi il silenzio dell’Amministrazione, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e per la nomina di un commissario ad acta. Nelle more il Comune ha concluso il procedimento: ha accolto l’istanza per le concessioni nn. 05/2009 e 07/2010 e l’ha rigettata per la n. 1/2007; con successiva determinazione ha inoltre revocato quest’ultima concessione nei confronti del precedente concessionario. Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso avverso il silenzio, essendo intervenuto il provvedimento espresso di parziale rigetto, impugnato con motivi aggiunti.
Passando all’esame dell’impugnativa della revoca, per priorità logica, il TAR accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. La legittimazione costituisce condizione dell’azione e richiede la titolarità del rapporto controverso in capo a chi agisce, non potendosi ascrivere rilievo alle sole utilità pratiche perseguite, come precisato da Cons. Stato Sez. V n. 7928 del 2023.
Nel caso concreto manca la posizione differenziata dell’istante. L’art. 46, comma 2, cod. nav. consente il subentro solo in presenza di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali. Il tratto oggetto della concessione n. 1/2007 è invece un’area di spiaggia di 774,42 mq, senza alcuna realizzazione di opere, destinata alla libera accessibilità. Né rileva il rapporto di pertinenzialità tra spiaggia e immobile esecutato, né la vicinitas: l’interesse ad accedere alla spiaggia risulta già soddisfatto dal titolo concessorio del 2001, che consentiva l’apertura di un varco sul demanio. Il richiamo alla Circolare ministeriale n. 281 del 15.04.1992 conferma che l’accesso del precedente concessionario era simmetrico a quello degli altri utenti.
Il venir meno dell’impugnativa avverso la revoca, con stabilizzazione dei suoi effetti, determina l’improcedibilità dell’azione avverso il diniego di subingresso, mancando un valido rapporto concessorio in cui subentrare. Solo ad abundantiam il Collegio rileva l’infondatezza nel merito del diniego, adeguatamente motivato in ragione dell’assenza dei presupposti normativi. Non sussiste contraddittorietà, poiché le concessioni assentite menzionano espressamente il cespite traslato, a differenza della n. 1/2007. Inconferente è infine il richiamo all’art. 30 del regolamento del Codice della Navigazione, riferito a una diversa ipotesi. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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