Sospensione automatica giudizi ottemperanza Pinto anche per titoli successivi al 2021 (TAR Campania n. 1986 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, dispone una sospensione automatica biennale dei giudizi di ottemperanza e delle azioni esecutive aventi ad oggetto i crediti liquidati a titolo di equa riparazione. La sospensione opera per tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della novella e non è limitata alle sole condanne pronunciate entro il 31 dicembre 2021. Il riferimento a tale data concerne esclusivamente la facoltà di rinnovo della domanda di pagamento secondo i commi 3 e 3-bis. Il giudice dell’ottemperanza dichiara pertanto la sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e della norma speciale, sino alla scadenza del biennio.

Il Fatto

Le ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli, emesso in materia di equa riparazione ex legge n. 89/2001 per violazione del termine ragionevole del processo. Deducono di avere ritualmente notificato il titolo al Ministero della Giustizia e di non avere ottenuto il pagamento della somma liquidata in loro favore, pari a euro 3.600,00 oltre interessi legali per ciascuna.

Nel corso del giudizio la difesa delle ricorrenti deposita memoria con cui rappresenta che una sola di esse ha integralmente riscosso quanto riconosciuto, mentre l’altra non ha percepito alcunché.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’integrale soddisfazione della pretesa di una ricorrente e dichiara, in parte qua, la cessata materia del contendere, compensando le spese di lite in ragione della peculiarità del procedimento. La declaratoria riposa sull’accertamento incontestato dell’avvenuto pagamento.

Quanto alla posizione della seconda ricorrente, il Tribunale rileva che il pagamento non è intervenuto e verifica d’ufficio il sopravvenire di una causa di sospensione di fonte normativa. Richiama l’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha novellato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis, e ne riporta il testo: decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni i creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, e quelli in corso sono sospesi.

Il passaggio argomentativo decisivo è di natura ermeneutica. Il Collegio respinge l’opzione che vorrebbe circoscrivere la sospensione alle sole condanne pronunciate entro il 31 dicembre 2021. Osserva che il riferimento temporale compare nel primo periodo del comma, dove serve unicamente a individuare i creditori legittimati a rinnovare la domanda di pagamento con le modalità dei commi 3 e 3-bis. Il periodo successivo, che prevede la sospensione, richiama invece tutti i creditori di cui al comma 1, senza distinzioni legate alla data di maturazione del titolo.

Da qui la qualificazione della sospensione come automatica e operante per tutti i giudizi pendenti per l’esecuzione delle condanne Pinto. Il Collegio richiama in proposito TAR Campania, Napoli, Sez. II, ord. n. 1238/2025, che aveva già accolto la stessa lettura. Dispone quindi la parziale sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio, impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese.

Sul piano della prosecuzione, il Tribunale stabilisce che il giudizio riprenderà ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm. a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza, da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *