Surroga mutuo e accollo non liberatorio senza attestazione formale della banca (ABF Collegio di Bari n. 1390 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che, in riscontro alle richieste del mutuatario accollante, abbia fornito indicazioni chiare e tempestive sulla natura non liberatoria della convenzione di accollo adempie ai doveri di correttezza, trasparenza e buona fede imposti dall’art. 127 Tub, senza che sia tenuto al rilascio di una formale attestazione scritta. La richiesta di un documento riassuntivo non integra di per sé un obbligo autonomo, esaurendosi nell’ambito del diritto di accesso alla documentazione ex art. 119, comma 4, Tub. Quanto alla domanda risarcitoria, grava sul ricorrente l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sia la condotta illecita sia il pregiudizio e il nesso causale, non essendo configurabile alcun danno in re ipsa, neppure per la voce non patrimoniale.

Il Fatto

I ricorrenti, coobbligati in forza di un accollo del debito assunto da una società di costruzioni nei confronti della banca convenuta, contestano la condotta dell’istituto mutuante nel corso delle trattative, avviate a febbraio 2025, finalizzate alla surroga del mutuo immobiliare concesso nel 2016.

Gli istanti lamentano di non aver ricevuto adeguato riscontro alla richiesta di una dichiarazione attestante la natura dell’accollo perfezionato nel 2019, omissione che avrebbe causato l’interruzione della surroga. Chiedono pertanto la condanna della banca alla consegna del documento e al risarcimento del danno, quantificato in ricorso in € 3.820,00. In subordine domandano la conversione dell’accollo in liberatorio e l’adeguamento del tasso al 2%. L’intermediario si oppone ed eccepisce la cessazione della materia del contendere, avendo prodotto l’attestazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che l’intermediario ha versato in atti la dichiarazione pretesa, con conseguente cessazione della materia del contendere sul relativo capo. La domanda subordinata è invece inammissibile: per un verso esula dalla competenza dell’Arbitro l’esercizio di scelte discrezionali attinenti alla gestione del credito, riservate all’autonomia negoziale degli intermediari; per altro verso, l’intervenuta stipula dell’atto di surroga esclude, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse a una decisione sul punto.

Sul merito, il Collegio richiama la disciplina dell’accollo esterno ex art. 1273 cod. civ. e la distinzione tra accollo liberatorio e cumulativo. La mera adesione del creditore alla convenzione, in mancanza di una manifestazione espressa e inequivoca di liberare il debitore originario, produce solo l’effetto rafforzativo del credito, degradando l’obbligazione originaria a sussidiaria.

Nel caso concreto, l’atto di rinegoziazione del 30 ottobre 2023, sottoscritto dalla debitrice originaria in qualità di garante per accollo non liberatorio, dimostra l’adesione della banca senza liberazione. Gli stessi ricorrenti, qualificandosi il 08/05/2025 come cointestatari di un mutuo con accollo non liberatorio, erano consapevoli della natura dell’accordo. La banca ha quindi fornito indicazioni sufficientemente chiare nella fase interlocutoria, riscontrando il reclamo con nota del 18/07/2025.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio esclude il nesso causale tra le tempistiche del rilascio del documento e i danni lamentati. Le interlocuzioni si sono svolte tra il 30/04/2025 e il 18/07/2025, oltre due mesi dopo il preventivo di febbraio 2025, le cui condizioni erano peraltro valide solo fino a fine mese. In nessun documento allegato emerge la necessità dell’attestazione formale della banca originaria. Parte ricorrente non ha provato gli elementi costitutivi della pretesa, né sotto il profilo della condotta illecita né sotto quello del pregiudizio, non essendo configurabile il danno in re ipsa e non essendo risarcibili i pregiudizi consistenti in meri disagi o fastidi. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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