Estinzione anticipata cessione del quinto (ABF Collegio di Roma n. 4533 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., nel testo vigente ratione temporis per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. In mancanza di un’apposita clausola contrattuale, i costi up-front si riducono secondo il costo ammortizzato determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica del pro rata temporis. La commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo è privo di oggettiva giustificazione; ove invece la misura applicata superi l’1% del capitale rimborsato, la clausola è nulla per violazione di norma imperativa e l’importo va restituito. Le spese di assistenza professionale non sono rimborsabili quando il ricorso possa proporsi sulla base di semplici conteggi aritmetici.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 18.11.2020 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente nel gennaio 2025 in corrispondenza della rata n. 50 di 120. Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si è rivolto all’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri non goduti per complessivi € 1.230,09, oltre interessi e spese legali, e la restituzione di € 163,71 per la penale di estinzione anticipata.

Costituitosi, l’intermediario ha eccepito l’applicabilità dell’art. 6-bis, comma 3, d.P.R. n. 180/1950 e ha rivendicato la natura up-front delle commissioni richieste, sostenendone la non rimborsabilità.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione dell’intermediario sull’applicazione dell’art. 6-bis, comma 3, d.P.R. n. 180/1950, richiamando il costante orientamento del Collegio di Roma. Ha poi ricostruito il quadro normativo: l’art. 125-sexies t.u.b. ha attuato l’art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, interpretato dalla Corte di giustizia UE con la sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

La riformulazione dell’art. 125-sexies t.u.b. ad opera dell’art. 11-octies d.l. n. 73/2021 è stata poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. Il Collegio ha quindi applicato l’art. 27 d.l. n. 104/2023, che per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021 richiama le disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione: essendo il contratto del 18.11.2020, trova applicazione il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento. Restano escluse da riduzione le imposte.

Sul criterio di rimborso, il Collegio ha ribadito che le parti possono declinare in modo differenziato costi up-front e recurring, purché il criterio sia comprensibile e proporzionato. In assenza di clausola, i costi up-front si riducono mediante integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con il criterio del costo ammortizzato analogo a quello degli interessi corrispettivi; i recurring secondo il pro rata temporis. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020 il Collegio di Roma ha aderito a tale indirizzo, mutando il proprio precedente orientamento, e ha esteso la riduzione equitativa al compenso per l’intermediazione creditizia anche quando documentato da fattura.

Applicando tali criteri, il ricorrente ha ottenuto un rimborso inferiore a quello richiesto, calcolato dal ricorrente stesso secondo il solo criterio lineare. Quanto alla commissione di estinzione anticipata, il Collegio ha richiamato le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 5909/2020 e 11679/2021: l’indennizzo entro le soglie è dovuto, salvo prova contraria. Nel caso concreto la durata residua superava l’anno e il debito residuo i € 10.000, ma l’importo addebitato di € 163,71 eccedeva l’1% del capitale rimborsato: da qui la nullità della commissione e la ripetizione dell’importo. Respinta, infine, la domanda di rifusione delle spese legali, non ravvisandosi atteggiamento ostile dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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