Informativa antimafia e prova indiziaria nei decreti ex art 629 cod pen (TAR Sicilia n. 4106 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia non richiede accertamenti penali definitivi sull’esistenza di contiguità dell’impresa con la criminalità organizzata. Essa può fondarsi su fattori sintomatici e indiziari, valutati in modo unitario e non atomistico, dai quali emerga il pericolo di ingerenza mafiosa secondo la regola causale del “più probabile che non”. La misura risponde a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e comporta una prognosi di tipo probabilistico, non una prova, essendo estranea al sistema delle informazioni antimafia la logica penalistica della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il pericolo di infiltrazione costituisce fondamento e limite del potere prefettizio, che deve esternare gli elementi fattuali dotati di individualità, concretezza e attualità. Il sindacato del giudice amministrativo investe la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale, e solo un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico arresta il campo valutativo del Prefetto. La comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto non sono richiesti in materia di certificazione antimafia, in ragione dell’urgenza e del carattere riservato delle attività di verifica dei tentativi di infiltrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura competente gli ha disposto l’informativa interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento è stato adottato a seguito del verbale n. 5 del 19 ottobre 2020 del Gruppo Interforze, nel quale è stata rilevata la pendenza di un procedimento penale per estorsione, oltre a condanne per stupefacenti e a un avviso orale del Questore.

Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’assenza di elementi sintomatici di collegamento con la criminalità organizzata, lamentando che l’Amministrazione avrebbe ignorato le comunicazioni degli organi inquirenti. Ha inoltre censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, con pretesa lesione della partecipazione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la misura interdittiva risponde alla logica di anticipazione della difesa sociale e può essere sorretta da fattori sintomatici e indiziari da cui emerga il pericolo di assoggettamento dell’impresa a ingerenze della criminalità organizzata. Il giudizio non è di certezza, ma di prognosi latamente discrezionale, formulata sulla base di dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione del fenomeno mafioso.

Il ragionamento induttivo richiesto non attinge il livello della responsabilità penale. Ciò che connota la regola del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la minore forza dimostrativa dell’inferenza, che l’interprete deve comunque sviluppare in termini metodologicamente rigorosi. Gli elementi vanno considerati in modo unitario, così che ciascuno acquisti valenza nella connessione con gli altri.

L’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 ancora la misura ai “tentativi” di infiltrazione: una fattispecie di pericolo anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori. La clausola generale non è “norma in bianco” né delega all’arbitrio, poiché il pericolo di infiltrazione delimita la portata della discrezionalità, da interpretarsi come equilibrato apprezzamento del rischio in chiave preventiva. Il Collegio richiama la Corte cost., sentenza 26 marzo 2020, n. 57, che ha ritenuto sufficienti anche situazioni indiziarie, e la Cons. Stato, sez. III, n. 5765 del 2021 sul catalogo esemplificativo degli elementi sintomatici. Tra questi, i provvedimenti sfavorevoli del giudice penale, le vicende anomale nella gestione dell’impresa e la contiguità c.d. compiacente, stigmatizzata dalla Cons. Stato, sez. III, n. 3654 del 2021 per la sua capacità pervasiva.

Nel caso concreto il provvedimento valorizza il procedimento penale per i reati di cui agli artt. 612, 56 e 629 cod. pen., con modalità tipicamente mafiose delle condotte; le condanne per stupefacenti; l’avviso orale. Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 159/2011, le situazioni di infiltrazione sono desunte de iure dal provvedimento che dispone il giudizio per il delitto di estorsione, che da solo legittimerebbe l’adozione della misura. La ritenuta estraneità a organizzazioni criminali non vale, per ciò solo, a travolgere il provvedimento. Il terzo motivo è respinto: la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto sono incompatibili con il carattere riservato e urgente della verifica, e il contraddittorio ha natura meramente eventuale ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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