Rigetto della contestazione elettorale e legittimità delle operazioni di voto (TAR Basilicata n. 81 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di operazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm. è infondato qualora non emergano vizi che abbiano influito in modo decisivo sulla regolarità delle operazioni di voto o sulla corretta attribuzione dei seggi. La mera allegazione di irregolarità, senza la dimostrazione della loro idoneità a modificare l’esito della competizione, non giustifica l’annullamento della proclamazione degli eletti. Il giudice amministrativo, in sede di giudizio elettorale, verifica la legittimità dell’intero procedimento, dalla costituzione delle sezioni alla proclamazione, e rigetta la domanda quando le censure si rivelino prive di fondamento. La compensazione delle spese di lite consegue alla natura della controversia e alla complessità delle questioni trattate.
Il Fatto
La controversia trae origine dalle elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale di Bernalda, svoltesi il 25 e 26 maggio 2025. Alcuni candidati, non eletti, hanno impugnato gli atti di proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali, unitamente ai verbali delle operazioni delle sezioni elettorali e alla delibera di convalida degli eletti, chiedendo l’annullamento dell’intero procedimento elettorale. I ricorrenti hanno contestato la regolarità delle operazioni di voto e la correttezza dei prospetti dei voti di preferenza e dei quozienti, al fine di ottenere la ripetizione della votazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha esaminato il ricorso introduttivo e i successivi atti di motivi aggiunti, con i quali le censure erano state estese ad ulteriori atti del procedimento. Il Collegio ha valutato la fondatezza delle doglianze concernenti la presunta illegittimità delle operazioni elettorali, verificando la sussistenza dei presupposti per l’annullamento degli atti impugnati. In particolare, l’analisi si è concentrata sulla regolarità delle operazioni di voto e sulla corretta attribuzione dei seggi, come risultante dai verbali di sezione e dai prospetti dei quozienti.
All’esito dell’istruttoria e della discussione orale, il TAR ha ritenuto le censure dei ricorrenti non meritevoli di accoglimento, in quanto non è emersa alcuna irregolarità idonea a inficiare la validità della competizione elettorale. Il Collegio ha quindi rigettato il ricorso e gli atti di motivi aggiunti, confermando la legittimità della proclamazione degli eletti e del procedimento elettorale nel suo complesso. La decisione si fonda sul principio per cui, in materia elettorale, l’annullamento degli atti è subordinato alla prova di vizi specifici che abbiano alterato il risultato finale.
La pronuncia, adottata in forma di dispositivo di sentenza, ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, considerata la natura della controversia e la complessità delle questioni trattate, ordinando l’esecuzione della decisione all’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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