Terapia ABA e continuità terapeutica: legittimo il rifiuto del centro accreditato lontano (TAR Calabria n. 658 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., l’amministrazione sanitaria ottempera al giudicato che le impone la presa in carico del minore affetto da disturbo dello spettro autistico mediante terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA solo ove assicuri un’esecuzione piena, immediata e incondizionata della prestazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore erogate da terzi. La mera convocazione del minore per una valutazione, seguita dalla proposta di inserimento presso una struttura convenzionata priva di piano terapeutico puntuale, caratterizzata da lista d’attesa e collocata a distanza tale da rendere gravoso il trattamento quotidiano, non integra esatto adempimento. Il rifiuto opposto dai genitori a una proposta terapeutica inidonea e incongrua non è arbitrario e non configura mancata collaborazione, dovendo l’amministrazione garantire risposte assistenziali qualificate e accessibili. Persiste pertanto l’inottemperanza e va nominato il Commissario ad acta, con obbligo di rimborso del corrispettivo delle prestazioni private a decorrere dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su un figlio minore, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, del 29.08.2024, con la quale era stato accertato il diritto del minore a ricevere a carico del servizio sanitario regionale n. 15 ore settimanali di terapia riabilitativa con metodo ABA, fino al compimento del dodicesimo anno di età, con condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico, in via diretta o indiretta mediante rimborso, e al pagamento di somme a titolo risarcitorio e di spese.

Dedotta l’inesecuzione del giudicato, il Tribunale ha dapprima richiesto all’azienda chiarimenti sulle attività esecutive intraprese. L’ASP, costituitasi, ha sostenuto di avere convocato il minore per una valutazione e di avere proposto l’inserimento presso una struttura convenzionata quale valida opzione terapeutica, lamentando la mancata collaborazione della famiglia. I ricorrenti hanno contestato la ricostruzione, evidenziando l’interruzione dei rimborsi e la non conformità della proposta alla metodologia prescritta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto della sopravvenuta ottemperanza alle statuizioni di condanna pecuniaria, attuata con determina del 29.06.2026, successiva all’instaurazione del giudizio: in parte qua dichiara cessata la materia del contendere. Residua la questione relativa al capo che inerisce al trattamento terapeutico.

Sul punto il Tribunale chiarisce la portata del giudicato: da esso non discende un obbligo di mere convocazioni valutative né di semplici proposte di inserimento, ma quello di assicurare, in via immediata e senza condizioni, la prestazione secondo il progetto terapeutico accertato. La condanna era stata pronunciata a tutela di un diritto soggettivo, non di un interesse legittimo, e imponeva l’erogazione diretta o, in alternativa, il rimborso delle ore prestate da operatori privati.

L’ASP si è limitata, solo dopo la notificazione del ricorso, a convocare il minore e a proporre l’inserimento presso la Fondazione Marino. Dalla relazione clinica non emerge quando sarebbe avvenuta la presa in carico, tenuto conto della lista d’attesa, né l’impegno a garantire medio tempore il rimborso delle terapie private, pur dovuto dalla pubblicazione della sentenza.

Il Collegio ritiene che la proposta non integri una valida e concreta opzione terapeutica. La distanza tra il comune di residenza e la sede del centro, i tempi di trasporto da conciliare con le quindici ore settimanali di terapia quotidiana e con le altre attività del progetto di vita, l’assenza di un piano terapeutico puntuale e la mancata conferma della disponibilità effettiva rendono non arbitrario il rifiuto dei genitori. Assume rilievo anche la continuità terapeutica garantita dalla delibera aziendale del 7 ottobre 2025 ai minori che avevano intrapreso il trattamento prima dell’apertura dell’ambulatorio dedicato, condizione accertata dalla CTU con riferimento alle terapie svolte dal marzo 2017.

Ne consegue la persistente inottemperanza e l’accoglimento del ricorso: è ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione entro sessanta giorni, assicurando il rimborso delle prestazioni private fino all’eventuale presa in carico diretta. Per il caso di ulteriore inadempienza è nominato Commissario ad acta il Direttore del Dipartimento Materno Infantile competente, con facoltà di subdelega, incaricato di garantire la presa in carico e di provvedere alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento, senza che l’esaurimento dei fondi di bilancio possa costituire legittimo impedimento. Spese compensate, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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