Il termine per l’azione disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale (Cons. Stato n. 6499 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 decorre dalla conoscenza qualificata da parte dell’Amministrazione della sentenza penale irrevocabile, e non dalla notificazione di pronunce ancora impugnabili. La nozione di “pubblicazione” va interpretata come conoscenza effettiva degli elementi fattuali emersi in sede penale, dovendosi altrimenti sottoporre il potere disciplinare a decadenza senza che l’Amministrazione abbia avuto contezza dei fatti. La denuncia per reati procedibili d’ufficio costituisce adempimento di un dovere penalmente rilevante e non integra, di per sé, causa di grave inimicizia idonea a imporre l’astensione del componente della commissione di disciplina. Il sindacato sulla proporzionalità della sanzione resta escluso, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia di Stato è destinatario di una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi tre. La contestazione riguarda il mantenimento di relazioni con persone non confacenti al proprio stato, contestazione originata dagli atti di un procedimento penale per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste. Con lo stesso decreto viene impugnata la presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina.

Il TAR respinge il ricorso. L’interessato propone appello articolando tre motivi: violazione del termine decadenziale di avvio del procedimento, illegittima reiezione dell’istanza di ricusazione del funzionario istruttore, e carenza di motivazione nonché sproporzione della sanzione irrogata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sui termini, il punto di partenza è che il dies a quo dell’azione disciplinare coincide con la conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile, non con la notificazione di provvedimenti ancora soggetti a impugnazione, come ribadito dalla Sezione II n. 667 del 2025. L’interpretazione opposta condurrebbe a un esito illogico e contraddittorio: sottoporre il potere sanzionatorio a decadenza prima che l’Amministrazione abbia acquisito gli elementi fattuali maturati in sede penale.

Applicando tale regola al caso, la conoscenza formale della sentenza di assoluzione risale al 5 novembre 2018; la contestazione degli addebiti è stata notificata il 18 dicembre 2018. L’avvio del procedimento è quindi tempestivo, con conferma della statuizione di primo grado.

Quanto alla seconda censura, la presentazione di una denuncia per fatti procedibili d’ufficio è adempimento di un dovere penalmente rilevante. Non è pertanto sintomatica, da sola, di grave inimicizia agli effetti dell’art. 149 d.P.R. n. 3/1957. La posizione di terzietà del componente della commissione è condizione di legittimità del provvedimento, ma le ipotesi di astensione sono tassative e non estensibili per analogia; l’obbligo sussiste solo per motivi di interesse personale, estranei all’esercizio della funzione.

Sul terzo motivo, il Collegio ribadisce l’ampio potere discrezionale dell’Amministrazione nella valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti e nella graduazione della sanzione, sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà, secondo l’orientamento espresso da Sezione II n. 4372 del 2024. Nella specie i rapporti risultano sostanzialmente ammessi e la sanzione appare proporzionata al contesto, priva di sintomi di manifesta irragionevolezza.

Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in favore della parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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