Termini del procedimento disciplinare militare e decorrenza dalla conoscenza integrale della sentenza (Cons. Stato n. 7214 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’instaurazione e la conclusione del procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale decorre dalla data in cui l’Amministrazione acquisisce la conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, non essendo sufficienti la conoscenza del mero dispositivo o di estratti della pronuncia. I termini di novanta e di duecentosettanta giorni previsti dall’art. 1392 cod. ord. mil. costituiscono termini massimi, posti a garanzia del militare contro la soggezione indefinita al potere disciplinare, e non ammettono decorrenza anteriore al deposito della motivazione. La valutazione della gravità dell’infrazione e dell’incompatibilità con la conservazione del grado rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza oppure evidente sproporzione. La sanzione della perdita del grado per rimozione ha carattere unico e indivisibile e non consente una graduazione interna una volta accertata l’incompatibilità della condotta.
Il Fatto
Un appuntato scelto della Guardia di finanza è stato sottoposto a procedimento disciplinare di stato per aver sottratto, durante il servizio di piantone all’interno della caserma, una smart card custodita negli uffici del Nucleo mobile e oggetto di sequestro. Il Tribunale penale lo ha condannato per furto aggravato e la Corte d’appello ha confermato la decisione; la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Il Comandante interregionale ha irrogato la sanzione della perdita del grado per rimozione ai sensi dell’art. 2141 cod. ord. mil. Il militare ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso e compensato le spese. Propone appello, lamentando la violazione dei termini procedimentali, del diritto di difesa, il difetto di motivazione e la sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Preliminarmente rileva che il capo della sentenza di primo grado relativo all’art. 7 della legge n. 241/1990 non è stato investito da specifica critica: nella memoria l’appellante riconosce che la contestazione degli addebiti costituisce il momento iniziale del procedimento e assolve alla funzione di comunicazione di avvio.
Nel merito del primo motivo, la Corte richiama l’art. 1392 cod. ord. mil. e l’interpretazione dell’Adunanza plenaria n. 14 del 13 settembre 2022: il riferimento alla conoscenza «integrale» esclude che siano sufficienti il mero dispositivo o estratti della sentenza. La data del 26 luglio 2019 invocata dall’Amministrazione attiene all’acquisizione del solo dispositivo e non della motivazione, depositata il 6 novembre 2019. Poiché la conoscenza integrale non può precedere il deposito, i termini non potevano decorrere prima di quella data.
La contestazione dell’11 ottobre 2019 è quindi intervenuta prima dell’inizio della decorrenza, circostanza che non integra alcun vizio trattandosi di termini massimi. La determinazione conclusiva è stata adottata quando dal deposito non erano decorsi più di 229 giorni, entro il termine del comma 3 anche senza la sospensione emergenziale. Le censure sulla nota del 29 luglio 2019 investono una circostanza non decisiva e restano meramente assertive.
Quanto all’inattività superiore a 90 giorni, la Corte rileva che nell’intervallo tra deferimento e provvedimento conclusivo furono compiuti ulteriori atti: la sospensione della procedura, le comunicazioni sulla sospensione legislativa e la riassunzione. Anche considerando l’intero intervallo di 171 giorni, sottratti gli 83 giorni di sospensione, il periodo utile scende a 88 giorni, inferiore al termine del comma 4.
Il secondo motivo è infondato: l’interessato è stato posto in condizione di esercitare pienamente le proprie facoltà difensive, senza che indichi richieste istruttorie o deduzioni rimaste senza esame. La motivazione è adeguata e l’Amministrazione ha autonomamente valutato la rilevanza disciplinare della condotta, senza farla discendere dalla sola condanna penale. La discrezionalità amministrativa è sindacabile solo nei limiti richiamati dalla Sez. II n. 9257 del 19 novembre 2024. Accertata l’incompatibilità, non residuava spazio per una graduazione della sanzione espulsiva, a carattere unico e indivisibile.
Nota della Redazione
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