Revoca del contributo per inadempimento: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Marche n. 482 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione si determina secondo il criterio della natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la vertenza attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione. La giurisdizione resta del giudice ordinario anche se la questione riguarda atti formalmente qualificati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento delle obbligazioni assunte di fronte alla concessione: in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo. Spetta invece al giudice amministrativo la cognizione della fase procedimentale antecedente al provvedimento attributivo, o del provvedimento annullato o revocato per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Il Fatto
La società ricorrente impugna il decreto dirigenziale con cui la Regione Marche ha disposto la revoca del finanziamento di € 25.897,24, in precedenza concesso, per il mancato rispetto del termine perentorio di rendicontazione e per lo svolgimento di un numero di lezioni inferiore all’80% del monte ore complessivo. Il gravame deduce la violazione dell’art. 2963 c.c., delle clausole della convenzione sottoscritta con la Regione e dell’art. 31 del Vademecum regionale di cui alla DGR n. 2992 dell’11 dicembre 2001, oltre all’eccesso di potere sotto distinti profili.
La Regione resistente eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione, sul rilievo che la revoca consegue all’inadempimento degli impegni assunti dal beneficiario con l’atto di concessione. Dopo l’interruzione del giudizio per la cancellazione del difensore regionale dall’Albo speciale e la riassunzione da parte della società, la causa è trattata all’udienza del 4 aprile 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Richiama il principio pacifico secondo cui, dopo l’introduzione del c.p.a., il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata, con articolazione triplice: giurisdizione ordinaria quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’Amministrazione spetta solo la verifica dei presupposti; giurisdizione ordinaria quando la vertenza attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione; giurisdizione amministrativa quando la questione riguarda la fase procedimentale anteriore al beneficio o il suo annullamento o revoca per vizi di legittimità o contrasto iniziale con il pubblico interesse.
La Corte richiama Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3051, che a sua volta cita l’Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014, e le conformi Cassazione Civile, sez. un., 30 luglio 2020, n. 16457, Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392 e TAR Marche, Sez. II, 1 dicembre 2023, n. 789.
Applicando tali criteri, il Collegio qualifica la controversia nell’ipotesi sub b): alla ricorrente vengono contestati inadempimenti successivi alla concessione del contributo, posti in essere in fase esecutiva e non attinenti alle condizioni di ammissibilità dello stesso. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che l’Amministrazione abbia espresso la propria posizione attraverso un provvedimento formalmente definito come revoca.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il giudizio potrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese processuali sono compensate, tenuto conto delle peculiarità del caso e del fatto che resta impregiudicata la decisione di merito.
Nota della Redazione
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