Terzo condono e vincoli relativi: inammissibile la sanatoria dell’aumento volumetrico (TAR Sicilia n. 2864 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico relativo, ove non ricorrano congiuntamente le quattro condizioni previste dalla legge e confermate dalla Corte costituzionale n. 252/2022. In Sicilia il richiamo integrale all’art. 32, comma 27, lett. d) opera anche per i vincoli che non comportano inedificabilità assoluta, essendo stata dichiarata illegittima la norma regionale di interpretazione autentica. Sono pertanto insanabili l’aumento di volumetria e il cambio di destinazione d’uso, non rientrando nel catalogo degli interventi minori. Il mancato rispetto dei termini procedimentali non inficia il provvedimento finale tardivo, ma legittima semmai il ricorso avverso il silenzio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato nel 1994 un immobile in Nicolosi, composto da garage seminterrato, piano terra non tamponato e appartamento al primo piano, in difformità dalla licenza edilizia che prevedeva due soli piani fuori terra senza seminterrato. Nel 2004 ha presentato istanza di condono ex legge n. 326/2003, chiedendo la regolarizzazione del titolo, il cambio di destinazione d’uso del piano terra e la sanatoria dell’aumento volumetrico del seminterrato. Nel 2021 ha poi ottenuto un nulla osta in sanatoria per altre opere, estranee alla domanda di condono.
La Soprintendenza, dopo il preavviso di parere contrario fondato sugli effetti della Corte costituzionale n. 252/2022, ha emesso il diniego definitivo. Il ricorrente ha impugnato deducendo la violazione dei termini procedimentali e l’illegittimo sacrificio dell’affidamento maturato prima della pronuncia della Consulta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, le opere in area vincolata sono sanabili solo se realizzate prima del vincolo, conformi agli strumenti urbanistici, riconducibili alle tipologie minori dell’Allegato 1 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto difettano tre condizioni: le opere sono successive al vincolo paesaggistico, consistono in un piano seminterrato ampliato e in un cambio di destinazione abitativa, e non rientrano negli interventi di restauro, risanamento o manutenzione straordinaria.
La Corte ribadisce che la Corte costituzionale n. 252/2022 ha annullato l’art. 1 della l.r. n. 19/2021, escludendo che la Sicilia possa ammettere la sanatoria in presenza di vincoli relativi, trattandosi di norme di grande riforma economico-sociale che limitano la potestà legislativa regionale. Richiama il C.g.a. n. 836/2023 e la Cassazione sul catalogo chiuso degli interventi minori.
Quanto alla tutela del paesaggio, il Collegio precisa che rileva qualsiasi creazione di volume, anche interrato, e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico (Cons. Stato n. 4123/2023).
Sul primo motivo, il ritardo procedimentale non determina l’illegittimità dell’atto finale, potendo al più fondare il ricorso avverso il silenzio. Sul secondo, la retroattività della sentenza della Consulta incontra il solo limite dei rapporti esauriti, non configurabili quando il procedimento era ancora in corso. Irrilevanti il precedente nulla osta, reso ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 su opere diverse, e il pagamento degli oneri, che non genera affidamento. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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