Porto d’armi, divieto ex art. 39 TULPS e giudizio prognostico di inaffidabilità (TAR Molise n. 34 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti previsto dall’art. 39 TULPS risponde a finalità preventive e cautelari, non sanzionatorie, e si fonda su un giudizio ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza. Tali provvedimenti non presuppongono un diritto assoluto al porto d’armi, ma una deroga al generale divieto di detenere armi, sicché nella comparazione degli interessi prevale quello alla sicurezza e all’incolumità delle persone. Il giudizio prognostico di inaffidabilità segue un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria dell’accertamento penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. È sufficiente anche un singolo elemento idoneo a incrinare ragionevolmente il convincimento di un uso appropriato delle armi, anche in assenza di condanne penali o di misure di pubblica sicurezza. Quando la detenzione è funzionale all’esercizio dell’attività di guardia giurata particolare, la verifica di affidabilità diventa più stringente e la buona condotta civile e morale assume rilievo decisivo.

Il Fatto

Il ricorrente, già guardia giurata particolare, era destinatario di un decreto prefettizio del 3 luglio 2019 che gli imponeva il divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS, in ragione di una condotta connotata da latente aggressività e di tre procedimenti penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare, minaccia grave e ingiuria. Il ricorso avverso quel decreto veniva rigettato con una precedente sentenza del medesimo Tribunale.

Nel febbraio 2021 l’interessato presentava istanza di revoca, deducendo l’intervenuta assoluzione dal reato di minaccia grave per insufficienza di prova, al fine di riprendere l’attività lavorativa. Sopravveniva un primo rigetto, annullato dal TAR per omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Rinnovata l’istruttoria e comunicati i motivi ostativi, la Prefettura respingeva integralmente l’istanza con un nuovo decreto, impugnato con il ricorso in epigrafe.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinа anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e del Comando provinciale dei Carabinieri. Il potere impositivo ex art. 39 TULPS spetta alla Prefettura, che decide anche sulle istanze di revoca; i rapporti informativi dell’Arma sono atti istruttori, inidonei a ledere la sfera del destinatario. L’impugnativa resta peraltro ammissibile nei confronti del Ministero dell’Interno – Prefettura, correttamente evocato.

Nel merito il ricorso è infondato. Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa e la Corte costituzionale n. 440 del 1993: il porto d’armi non è diritto assoluto, ma eccezione al divieto generale, e l’amministrazione valuta con ampia discrezionalità l’affidabilità dell’istante, secondo il criterio del “più probabile che non”. Il potere ex art. 39 TULPS opera in prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, con natura cautelare e preventiva, e anche il minimo elemento può giustificare il provvedimento.

Il decreto impugnato ha congruamente motivato. Ha valorizzato la condanna definitiva per il reato ex art. 570 cod. pen. accertata in appello, nonché la pendenza del procedimento per ingiuria, rimasta incontestata. Anche l’assoluzione per minaccia grave ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non può essere assolutizzata: la formula per insufficienza di prova non priva gli elementi fattuali di significato ai fini della misura preventiva.

Il Collegio sottolinea che la verifica diventa più rigorosa quando la detenzione è funzionale all’attività di guardia giurata particolare: la buona condotta è requisito essenziale sia ex art. 42 TULPS, sia ex art. 138 TULPS. Quanto alla dimensione temporale, il limitato lasso tra divieto, istanza e rigetto, in assenza di sopravvenienze decisive, non giustificava un ripensamento; la circolare ministeriale del 25 novembre 2020 richiede almeno cinque anni ai fini del riesame. Il tempo trascorso, da solo, non fa venir meno il giudizio di inaffidabilità, e il diniego non preclude ogni attività lavorativa. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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