Tetto retributivo annuo e recuperi stipendiali (Cons. Stato n. 8982 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il tetto retributivo annuo di € 240.000 previsto dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014 va verificato su base annuale, con riferimento al trattamento economico vigente al momento in cui la verifica è svolta, e non può essere parcellizzato nelle singole mensilità né proiettato su base annua a partire dal rateo mensile. Nel calcolo dell’eccedenza da recuperare occorre assumere gli importi netti delle ritenute, applicando l’aliquota IRPEF massima e non quella media, oltre alle addizionali regionale e comunale e a ogni altra ritenuta previdenziale e fiscale gravante sugli emolumenti, onde evitare duplicazioni in danno del lavoratore. Il recupero per congedo straordinario va calcolato sul trattamento economico già depurato delle decurtazioni derivanti dal superamento del tetto, e non viceversa. Il diritto alla parte variabile del compenso degli avvocati dello Stato matura con la ripartizione quadrimestrale delle somme riscosse, non con il passaggio in giudicato dei titoli.

Il Fatto

Un avvocato dello Stato, ora a riposo, ha subito decurtazioni del trattamento economico per effetto di disposizioni risalenti al 2014 e dei conseguenti provvedimenti datoriali di recupero stipendiale. Ha proposto due ricorsi al TAR Lazio, entrambi definiti sfavorevolmente: il primo nel 2014, sulla parte variabile costituita dalle competenze di avvocato di cui all’art. 21 del r.d. n. 1611/1933; il secondo nel 2020, avverso gli atti di riduzione e recupero della parte fissa e variabile.

Proposti due appelli, riuniti, il Consiglio di Stato ha dapprima respinto le questioni di costituzionalità e convenzionalità, disponendo poi un approfondimento istruttorio sulle modalità di computo del tetto stipendiale e sull’applicazione del criterio di competenza economica agli onorari. All’esito dell’incombente la causa è tornata in decisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto la base di computo del tetto di € 240.000, in allora vigente. Le contestazioni sul computo al lordissimo sono smentite: la corrispondenza tra cedolini e tabelle della relazione istruttoria, per gli anni dal 2014 al 2021, esclude che siano stati considerati i contributi a carico del datore di lavoro, che nei cedolini non compaiono.

È invece fondata la censura sull’aliquota IRPEF: l’amministrazione ha applicato quella media del 39,97% anziché quella massima, oggi del 43%, benché i recuperi abbiano inciso su emolumenti collocati nell’ultimo scaglione. All’aliquota massima vanno aggiunte le addizionali regionale e comunale e le altre ritenute previdenziali, secondo il principio per cui nel recupero rilevano gli importi netti, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa in materia.

Un errore palese riguarda il 2021, anno del collocamento a riposo: il tetto è stato computato su base mensile, in violazione del dato normativo che lo fissa in € 240.000 annui. Il limite va riferito all’anno, senza frazionamenti, con la conseguenza che il ricorrente è stato privato anche dell’adeguamento triennale riconosciutogli. Analoga fondatezza riguarda il recupero per congedo straordinario del 2019: il prelievo è stato calcolato su una retribuzione poi assoggettata ai recuperi da tetto, con effetto di duplicazione.

Le doglianze sulla parte variabile sono invece infondate. La Sezione richiama la giurisprudenza successiva secondo cui il diritto alla percezione matura con la ripartizione quadrimestrale delle somme riscosse, non con l’irrevocabilità dei titoli. Il criterio di competenza economica va riferito a quel momento: non emergono ritardi amministrativi imputabili. L’appello incidentale sull’asserita violazione del ne bis in idem è respinto, perché manca una pronuncia divenuta cosa giudicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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