Titolo di formazione estero non ufficiale e nessun obbligo di comparazione (Cons. Stato n. 4455 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di libera circolazione dei lavoratori e la direttiva 2005/36/CE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell’esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato. L’obbligo di comparazione analitica tra competenze acquisite e requisiti nazionali presuppone che il titolo invocato sia un titolo ufficiale rilasciato da uno Stato membro, poiché solo a tale condizione opera il principio di reciproca fiducia. Il diniego di riconoscimento fondato sulla natura non ufficiale del titolo, accertata all’esito di interlocuzione con lo Stato di origine, è legittimo a prescindere da qualsiasi valutazione comparativa dei percorsi formativi. La comparazione eventualmente svolta in via subordinata dall’amministrazione, ove adeguatamente motivata e non contestata, conferma la legittimità del diniego. Le spese del doppio grado possono essere compensate in presenza di oscillazioni giurisprudenziali e di una sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva respinto l’istanza con cui un’insegnante chiedeva il riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Spagna, necessario per svolgere in Italia la professione di insegnante di sostegno. Il titolo consisteva in un corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo, rilasciato da un’università spagnola in collaborazione con una società privata e con un centro di formazione.

Il TAR Lazio, con la sentenza appellata, aveva accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo che il Ministero avesse omesso qualsiasi attività istruttoria e comparazione tra i percorsi formativi dei due Stati membri, con conseguente onere di riesaminare l’istanza. Il Ministero ha proposto appello, articolato in tre motivi, deducendo il travisamento dei fatti e l’erronea estensione dell’obbligo comparativo alle norme del TFUE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha trattato congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione. Ha rilevato che il diniego impugnato poggia su due motivazioni distinte, l’una logicamente sovraordinata rispetto all’altra: la prima fondata sulla natura non ufficiale del titolo, privo di attitudine abilitante in Spagna; la seconda sulla presenza di differenze incolmabili tra i percorsi formativi, evidenziate anche grazie al parere del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Sul primo profilo, il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025 nelle cause C-340/2024 e C-442/2024, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di considerare un titolo non legalmente riconosciuto e privo di carattere ufficiale nello Stato di origine. Lo Stato ospitante non è tenuto ad attribuire al titolo estero un valore superiore a quello riconosciutogli dallo Stato che lo ha rilasciato.

La Corte ha ricostruito il quadro unionale: ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE il riconoscimento presuppone un titolo che qualifichi il richiedente, nello Stato di origine, per l’esercizio della professione regolamentata; in caso contrario la direttiva non trova applicazione. Ha richiamato la giurisprudenza costante sull’obbligo di valutare tutti i titoli e le esperienze, nonché il principio di reciproca fiducia, che però non può essere invocato quando il titolo non offre alcuna garanzia sul livello e sulla qualità delle competenze attestate.

L’obbligo di comparazione è quindi configurabile solo se il titolo invocato è ufficiale. Nella specie, l’istruttoria svolta con il Ministero spagnolo aveva chiarito che il titolo rientra tra i titoli propri delle università, non ufficiali, non abilitanti e privi del riferimento al Re di Spagna. La prima motivazione del diniego era dunque già sufficiente.

Anche la seconda motivazione, seppure superflua, è stata ritenuta legittima, essendo fondata su differenze diffusamente elencate e mai specificamente contestate. L’appello è stato pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado; le spese del doppio grado sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della sopravvenienza della pronuncia eurounitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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