Tossicodipendenza non basta per la continuazione tra reati (Cass. pen. Sez. VII n. 35245 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso. Esso può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione. La sola condizione personale del reo, in assenza di altri indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, non è quindi sufficiente.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza al Giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. Si tratta di reati in materia di stupefacenti, di evasione e di false generalità, accertati in distinti procedimenti definiti con pronunce irrevocabili.

Il GIP del Tribunale di Ragusa, quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizi motivazionali per contraddittorietà e manifesta illogicità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché le doglianze sono manifestamente infondate e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Giudice dell’esecuzione ha dato conto dell’assenza degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso con argomentazioni prive di aporie logiche.

Il giudice di merito ha valorizzato non soltanto la distanza temporale rispetto ai reati precedenti, ma anche l’assenza di elementi, risultanti dalle sentenze medesime, dai quali desumere che il ricorrente avesse programmato fin dal 2015 la commissione dei reati di evasione, di false generalità e dell’ulteriore delitto di cessione di stupefacenti, compiuti nel 2018.

La Corte affronta poi la questione dello stato di dipendenza da sostanze stupefacenti. Il Giudice dell’esecuzione non lo ha trascurato, ma ha evidenziato come esso non costituisca da solo, in assenza di altri indici, un criterio sufficiente per il riconoscimento della continuazione.

Nel richiamare il principio, la Corte ricorda che, in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, la tossicodipendenza non comporta automaticamente l’unicità del disegno criminoso. Essa può giustificarlo solo per i reati collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni richieste dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, Rv. 289240).

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenuta congrua in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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